Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/60: Ordinanza concernente la preparazione e l’attuazione delle misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas · 12 pagine

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Delegato all’Approvvigionamento economico del Paese (art. 58 LAP; di seguito: Delegato) i dati giornalieri relativi all’offerta e al consumo necessari per il calcolo del fabbisogno. I responsabili delle zone di bilancio hanno infatti una visione d’insieme dei volumi di gas gestiti all’interno del proprio ambito di competenza. Swissgas coordina tale processo e assicura la trasmissione delle di tali dati.

Nell’ambito del sistema di monitoraggio del gas, il fabbisogno di gas Ë calcolato in kilowattora al giorno per zona di bilancio. Il settore Energia dell’AEP osserva costantemente la situazione in materia di approvvigionamento (art. 1a e 1b dell’ordinanza sull’organizzazione del settore del gas per garantire l’approvvigionamento economico del Paese, OOSG) e verifica che i requisiti per una richiesta di solidariet‡ siano soddisfatti. Se la Svizzera viene a trovarsi in una situazione di grave penuria di gas (in analogia all’art. 2 lett. b LAP e all’art. 11 par. 1 lett. c del regolamento SoS) e tutte le misure sovrane e di mercato per l’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidariet‡ sono state attuate, il Consiglio federale puÚ avviare la procedura per una richiesta di solidariet‡ (ai sensi dell’art. 3 par. 1 dell’Accordo bilaterale).

Articolo 4

Gli articoli 3 e 4 dell’Accordo bilaterale definiscono l’iter per la richiesta di misure volontarie di solidariet‡. Ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo trilaterale e dell’articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo bilaterale, l’UFAE è responsabile della preparazione e della presentazione di una richiesta di misure volontarie. Dopo aver ricevuto la richiesta, le autorit‡ tedesche e italiane la esaminano per individuare eventuali errori od omissioni e ne confermano entro mezz’ora la ricezione. Successivamente, attuano senza indugio misure volontarie di solidariet‡ per consentire la stipula di contratti di fornitura delle quantit‡ di gas necessarie con i partecipanti al mercato sul territorio italiano e tedesco.

L’articolo 4 dell’avamprogetto di ordinanza incarica Swissgas di adottare le necessarie misure preparatorie sul piano tecnico e organizzativo affinchÈ possano essere richieste, per conto del Consiglio federale, offerte volontarie di solidariet‡ presso i partecipanti al mercato in Germania e Italia. Nel farlo, Swissgas si attiene alle disposizioni dei partecipanti al mercato tedeschi e italiani. Se ad esempio questi ultimi utilizzano una piattaforma online, Swissgas si servir‡ della stessa piattaforma per selezionare e accettare le offerte.

» il Consiglio federale a decidere se un’offerta volontaria di solidariet‡ Ë accettata o rifiutata. In caso di accettazione, Swissgas riceve una garanzia statale per il pagamento delle misure. Qualora Swissgas non riuscisse a finanziare le misure attingendo ai propri mezzi, potrebbe beneficiare di un secondo credito di finanziamento. I crediti d’impegno necessari sono oggetto di decreti federali autonomi che vengono sottoposti al Parlamento in relazione all’approvazione dell’Accordo e non costituiscono pertanto parte integrante dell’avamprogetto di ordinanza.

L’articolo 4 dell’avamprogetto di ordinanza incarica inoltre Swissgas di provvedere affinchÈ possano essere stipulati i contratti con gli attori del mercato la cui offerta Ë stata accettata dal Consiglio federale e affinchÈ siano disponibili le capacit‡ di trasporto necessarie per il trasferimento dei volumi di gas dal punto di consegna ai gestori di rete svizzeri.

Articolo 5

Nella misura in cui la Svizzera non riesce a coprire integralmente il fabbisogno di gas dei propri clienti protetti pur avendo accettato tutte le offerte volontarie disponibili, o nel caso in cui non vi siano state offerte di questo tipo, il Consiglio federale puÚ richiedere l’attuazione di misure di solidariet‡ obbligatorie (art. 5 dell’Accordo bilaterale). L’UFAE Ë responsabile della preparazione e della presentazione della richiesta di misure obbligatorie di solidariet‡ (art. 2 dell’Accordo trilaterale e art. 3 par. 2 dell’Accordo bilaterale), ma il potere decisionale rimane appannaggio del Consiglio federale. Le autorit‡ tedesche e italiane trasmettono le offerte di misure obbligatorie di solidariet‡ direttamente all’UFAE (art. 5 dell’Accordo bilaterale). Se