Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/60: Ordinanza concernente la preparazione e l’attuazione delle misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas · 12 pagine
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attuazione dell’Accordo trilaterale e il rispetto degli obblighi vengono periodicamente verificati dall’Approvvigionamento economico del Paese (AEP) nell’ambito delle strutture esistenti. Le competenze regolatorie nei casi di solidariet‡ restano alla Confederazione, specialmente per la determinazione di misure sovrane (commutazione degli impianti bicombustibili, limitazioni e divieti dell’utilizzo di gas, contingentamenti).
L’articolo 1 capoverso 2 dell’avamprogetto di ordinanza incarica Swissgas di concludere un accordo funzionale a una procedura operativa in caso di solidariet‡ con gli operatori dei sistemi di trasporto svizzeri, tedeschi e italiani, in particolare per quanto riguarda il trasporto ai punti di consegna (ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo trilaterale). Conformemente all’articolo 6 par. 7 dell’Accordo bilaterale, questo accordo va finalizzato entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo trilaterale. Per il tratto svizzero del gasdotto di transito se ne devono occupare Swissgas, FluxSwiss Sagl e Transitgas.
A prescindere dal verificarsi di un caso di solidariet‡, a Swissgas viene corrisposta un’indennità per garantire la prontezza operativa necessaria all’attuazione dell’Accordo. L’indennità si basa sull’articolo 57 capoverso 1 e sull’articolo 60 capoverso 1 LAP e viene finanziata dall’UFAE nel quadro dei mezzi finanziari disponibili.
Articolo 2
È possibile richiedere l’applicazione di misure di solidarietà solo per i clienti protetti nel quadro della solidariet‡. Se invece viene chiesto alla Svizzera di prestare solidariet‡, i clienti protetti sono esclusi da un contingentamento. I consumatori di cui all’articolo 2 lettere a – k rivestono un’importanza particolare per la collettivit‡ e l’approvvigionamento economico del Paese, circostanza che ne giustifica un trattamento distinto. Secondo l’avamprogetto di ordinanza concernente divieti e limitazioni dell’utilizzo di gas, anche ai clienti protetti puÚ essere imposto di ridurre il proprio consumo o di interromperlo per determinati impieghi. A pari requisiti tecnici i clienti protetti sono trattati in modo paritario.
Ai sensi dell’articolo 7 dell’Accordo trilaterale e in analogia con la definizione dell’UE di cui all’articolo 2 punto 6 in combinato disposto con il considerando 24 del regolamento SoS, rientrano tra i clienti protetti nel quadro della solidariet‡ le economie domestiche private, gli ospedali, le case per anziani e le case di cura nonchÈ gli istituti di assistenza ai disabili. Sono annoverati tra i clienti protetti anche la polizia e i pompieri, i servizi di salvataggio, gli istituti penitenziari e l’esercito (quest’ultimo perÚ solo in relazione alla sua infrastruttura di approvvigionamento), nonchÈ le aziende che garantiscono l’approvvigionamento di acqua potabile, l’approvvigionamento di energia, la depurazione delle acque di scarico e lo smaltimento dei rifiuti. Tra i beneficiari delle misure di solidariet‡ vi sono infine le lavanderie che igienizzano tessuti per le strutture del sistema sanitario e le aziende che offrono servizi di sterilizzazione.
Per garantire l’operatività della rete ferroviaria nazionale ed evitare problemi tecnici Ë indispensabile mantenere i sistemi di scambio liberi da neve e ghiaccio. Dato che una parte dei sistemi di riscaldamento degli scambi Ë alimentata a gas, anche questo utilizzo Ë classificato come protetto. Infine vanno protetti anche i consumatori i cui impianti producono calore residuo che viene utilizzato, ad esempio, dagli ospedali, a condizione perÚ che i loro clienti non possano rifornirsi in altri modi e debba dunque essere garantito l’approvvigionamento di calore residuo affinchÈ questi ultimi possano fornire regolarmente i propri servizi. Il teleriscaldamento generato a partire dal gas deve invece limitarsi all’approvvigionamento dei clienti protetti; le forniture di gas alle reti di teleriscaldamento vanno adeguate di conseguenza.
Articolo 3
L’articolo 3 dell’avamprogetto di ordinanza illustra come viene calcolato il fabbisogno di gas dei clienti protetti. I responsabili delle zone di bilancio e Swissgas sono tenuti a trasmettere al