Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/60: Ordinanza concernente la preparazione e l’attuazione delle misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas · 12 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
di solidariet‡ deve essere inviata a tutti gli Stati membri direttamente o indirettamente connessi allo Stato richiedente. Di conseguenza, quando viene presentata una tale richiesta, lo Stato o gli Stati membri con le offerte pi˘ vantaggiose attuano le misure di solidariet‡ corrispondenti, fino a soddisfare la domanda dei clienti protetti dello Stato richiedente.
L’Accordo trilaterale menziona nel preambolo i principali atti giuridici dell’UE nel settore dell’approvvigionamento di gas. Eventuali rimandi al diritto dell’UE pertinenti anche per la Svizzera possono derivare dal fatto che l’Accordo trilaterale è parte integrante dell’Accordo bilaterale, che rinvia in alcuni punti al diritto dell’UE. Si tratta quindi di rimandi statici, con indicazione del riferimento dei testi giuridici interessati. Tali rimandi hanno una portata limitata, in quanto i diritti e gli obblighi fondamentali delle parti sono disciplinati in modo dettagliato e completo negli Accordi, in particolare per quanto riguarda gli obblighi finanziari. Il diritto dell’UE potrebbe svolgere un certo ruolo nell’interpretazione dell’Accordo trilaterale, dato che quest’ultimo si basa su un processo inerente al diritto dell’UE. L’Accordo trilaterale prevede norme specifiche per la Svizzera per quanto concerne alcuni punti, in particolare per la determinazione del prezzo del gas da prendere in considerazione.
4 Commento ai singoli articoli
Il contenuto degli Accordi di solidariet‡ non rientra nella presente consultazione. Per agevolare la comprensione del meccanismo di solidariet‡, nei commenti ai singoli articoli dell’avamprogetto di ordinanza si rimanda alle corrispondenti disposizioni dei due Accordi.
Articolo 1
In virtù dell’articolo 60 capoverso 1 lettera c LAP, l’attuazione dell’Accordo trilaterale è affidata a Swissgas. L’Accordo bilaterale prevede la possibilità che sia una terza parte, che agisce per conto delle parti contraenti, a elaborare le misure di solidariet‡ (art. 2 par. 2 n. 16). La delega a Swissgas si rende necessaria in quanto, a causa della mancanza di una base legale, in Svizzera non vi è un responsabile dell’area di mercato che sia indipendente dal settore del gas e che possa svolgere tale compito. Tale ente verrebbe istituito con l’entrata in vigore della prevista legge sull’approvvigionamento di gas.
Swissgas Ë adatta a questo compito grazie alla sua esperienza pluriennale nella gestione della rete e nelle attivit‡ di trasporto a essa collegate. Inoltre, Ë proprietaria delle capacit‡ del gasdotto di transito destinate alla Svizzera. Nel settore svizzero del gas non esiste un’organizzazione analoga a cui possa essere affidato tale incarico al posto di Swissgas. L’azionariato di Swissgas è composto dall’Associazione svizzera dell’industria del gas (ASIG; 16 %) e dalle societ‡ regionali Gaznat SA (26 %), Erdgas Ostschweiz AG (26 %), Gasversorgung Mittelland AG (26 %) ed Erdgas Zentralschweiz AG (6 %). CiÚ significa che Swissgas non Ë indipendente dal settore del gas. La delega del compito di diritto pubblico a Swissgas presuppone che quest’ultima riservi un trattamento non discriminatorio e rispettoso del principio di causalit‡ a tutti gli operatori di mercato.
Ai fini dell’attuazione dell’Accordo, Swissgas Ë autorizzata ad adottare le misure preparatorie e d’intervento necessarie sul piano tecnico e organizzativo. Le misure preparatorie per l’elaborazione di richieste di solidarietà in caso di penuria si fondano sull’articolo 5 capoverso 4 LAP. Se la Svizzera viene a trovarsi in una situazione di penuria, si procede all’emanazione di un’ordinanza che disciplina le misure d’intervento in materia di solidariet‡. La Germania e l’Italia possono chiedere la solidariet‡ della Svizzera indipendentemente dalla situazione dell’approvvigionamento sul territorio di quest’ultima. La possibilit‡ di prestare solidariet‡ agli altri due Stati contraenti è contemplata dall’articolo 61 capoverso 2 LAP.
Nel quadro dell’attuazione dell’Accordo, a Swissgas vengono affidate mansioni puramente operative. Gli obblighi di Swissgas, tra cui quello di presentare regolarmente un rapporto e l’obbligo d’informare, vengono ulteriormente precisati per mezzo di istruzioni. La regolare