Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/60: Ordinanza concernente la preparazione e l’attuazione delle misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas · 12 pagine

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avvenga a un prezzo unitario per unit‡ di energia. Solo i costi concordati con la Parte fornitrice possono essere addebitati ai clienti protetti, in analogia con la prassi in uso tra i fornitori di gas e i clienti finali in circostanze normali.

Articolo 8

L’Accordo trilaterale consente alla Germania e all’Italia di presentare una richiesta di solidarietà alla Svizzera ai fini dell’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidariet‡. Conformemente all’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo bilaterale, la richiesta di solidariet‡ puÚ essere trasmessa solo se è stato dichiarato un livello di emergenza ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 1 lettera c del regolamento SoS e, pur essendo state attuate tutte le misure sovrane e di mercato, l’approvvigionamento dei clienti protetti non può essere garantito. Non appena ricevuta la richiesta di solidariet‡, ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo bilaterale, l’UFAE ne conferma la ricezione all’autorit‡ competente della Parte richiedente utilizzando i recapiti specificati e la trasmette a Swissgas per una valutazione.

L’articolo 8 dell’avamprogetto di ordinanza incarica Swissgas di esaminare le richieste presentate dalla Germania e dall’Italia. Nello svolgere questo compito Swissgas si attiene alle disposizioni del Delegato, agli Accordi di solidariet‡ e a quanto concordato con gli operatori dei sistemi di trasporto di Germania e Italia. L’articolo 3 paragrafo 7 dell’Accordo bilaterale dispone che la richiesta di solidariet‡ venga esaminata per individuare eventuali errori od omissioni che potrebbero rendere impossibile una risposta lineare. Swissgas ha inoltre l’obbligo di assicurare che l’attuazione delle misure di solidariet‡ non pregiudichi l’operatività e la sicurezza dei sistemi svizzeri del gas e dell’elettricità. Al termine della verifica Swissgas ne trasmette l’esito al Delegato.

Articolo 9

L’articolo 9 dell’avamprogetto di ordinanza incarica Swissgas, i responsabili delle zone di bilancio, i responsabili dei gruppi di bilancio e i consumatori di gas di verificare se, in che quantit‡ e a quale prezzo possono essere presentate offerte volontarie di solidariet‡. Il termine ´quantitativiª fa riferimento sia ai volumi di gas, sia alle capacit‡ di trasporto. Il processo deve avvenire in modo non discriminatorio. Nella fase di mercato i preparativi per le offerte volontarie avvengono in ottemperanza ai criteri dell’economia di mercato. Il Consiglio federale rinuncia provvisoriamente alla competenza conferitagli dall’articolo 33 LAP di controllare i prezzi ed emanare prescrizioni per limitare i margini di guadagno. Swissgas, i responsabili delle zone di bilancio, i responsabili dei gruppi di bilancio e i consumatori di gas sono tenuti a stabilire prezzi adeguati. Le offerte raccolte e trasmesse da Swissgas sono passate al vaglio del Delegato; i responsabili delle zone di bilancio, i responsabili dei gruppi di bilancio e i consumatori di gas restano vincolati a tali offerte. » il Consiglio federale a decidere se presentare offerte volontarie. Ottenuta l’autorizzazione del Consiglio federale, Swissgas provvede a inoltrare eventuali offerte alle autorit‡ competenti della Parte richiedente utilizzando i recapiti indicati.

Articolo 10

Nella misura in cui la Germania e l’Italia non riescono a coprire integralmente il fabbisogno di gas dei propri clienti protetti pur avendo accettato tutte le offerte volontarie disponibili, o nel caso in cui non vi fossero state offerte di questo tipo, i due Paesi possono chiedere alla Svizzera di attuare misure di solidariet‡ obbligatorie (art. 5 par. 1 dell’Accordo bilaterale). Il Delegato prepara le offerte di misure obbligatorie di solidariet‡ verificando attraverso l’apposito sistema di monitoraggio del gas quali volumi possono essere messi a disposizione tramite misure sovrane (commutazione degli impianti bicombustibili, limitazioni e divieti dell’utilizzo di gas, contingentamenti) e a quale prezzo. Conformemente all’articolo 5 paragrafo 2 dell’Accordo bilaterale, un’offerta obbligatoria contiene almeno:

a. i recapiti dell’UFAE;