Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/60: Ordinanza concernente la preparazione e l’attuazione delle misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas · 12 pagine

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dalla Parte richiedente (Swissgas per la Svizzera), questa deve fornire una garanzia statale per coprire i crediti dei partecipanti al mercato della Parte fornitrice (art. 3 par. 4 punto 9);

- in caso di misure obbligatorie di solidariet‡, un contratto tra le parti contraenti si ritiene concluso non appena l’offerta di solidarietà è stata accettata (art. 5 par. 10 dell’Accordo bilaterale). Sono previste compensazioni che comprendono il prezzo del gas, i costi di trasporto ed eventuali danni ai settori economici interessati (art. 8 dell’Accordo bilaterale).

Mediante l’Accordo trilaterale le pertinenti disposizioni dell’Accordo bilaterale sono valide, per analogia, anche per le misure di solidariet‡ con la Svizzera. CiÚ non implica tuttavia un recepimento diretto delle normative dell’Unione Europea (UE) a cui si rimanda nell’Accordo bilaterale. Al momento della sottoscrizione degli Accordi di solidariet‡ non esiste un accordo bilaterale tra le Svizzera e l’UE in materia di approvvigionamento di gas.

La Svizzera ha così il diritto di trasmettere una richiesta di solidarietà alla Germania e all’Italia in caso di emergenza, conformemente alle pertinenti disposizioni dell’Accordo bilaterale. Viceversa, anche la Germania e l’Italia possono presentare le loro richieste di solidariet‡ alla Svizzera. Nelle relazioni tra la Svizzera e le altre due Parti contraenti sono tuttavia necessarie alcune norme specifiche, disciplinate nell’Accordo trilaterale:

- per quanto concerne la Svizzera, l’autorità competente per l’attuazione dell’Accordo trilaterale è l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) (art. 2);

- poichÈ le misure di solidarietà tra la Germania e l’Italia riguardano ingenti volumi di gas e possono mobilitare grandi capacit‡ sul tratto svizzero del gasdotto di transito, sono previsti meccanismi di protezione specifici per l’approvvigionamento svizzero. Le misure di solidarietà tra la Germania e l’Italia non devono ostacolare l’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera. Se ciÚ accade, le autorit‡ competenti dei tre Stati contraenti devono adottare opportune contromisure (art. 8 e 9);

- i clienti protetti nel quadro della solidariet‡ in Svizzera sono trattati allo stesso modo dei clienti protetti in Germania e in Italia, a condizione che la definizione svizzera di questi clienti sia conforme alla definizione di cui all’articolo 2 punto 6 e all’articolo 13 del regolamento SoS (art. 7 dell’Accordo trilaterale);

- le autorit‡ competenti delle tre parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie affinchÈ i rispettivi gestori di rete concludano un accordo operativo funzionale all’attuazione delle misure di solidariet‡ entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo trilaterale (art. 10);

- una clausola arbitrale stabilisce che nelle relazioni con la Svizzera sia un tribunale arbitrale indipendente a intervenire come organo di risoluzione delle controversie (art. 11);

- l’Accordo trilaterale si applica anche al Principato del Liechtenstein (art. 13), dato che anch’esso rientra nell’approvvigionamento economico della Svizzera (art. 7 e 8 par. 2 del Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 19234 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein);

- sono fatti salvi gli obblighi della Germania e dell’Italia nei confronti di altri Stati membri dell’UE conformemente al regolamento SoS (art. 1 dell’Accordo trilaterale).

3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Le misure previste nei due Accordi di solidariet‡ corrispondono a quelle previste nel diritto dell’UE. Esse sono volte a garantire l’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidariet‡, quali le economie domestiche, gli ospedali e i servizi di emergenza. Una richiesta

4 RS 0.631.112.514