Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/60: Ordinanza concernente la preparazione e l’attuazione delle misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas · 12 pagine

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non sono in grado di formulare un’offerta, lo comunicano all’UFAE indicandone le ragioni. L’UFAE conferma senza indugio la ricezione delle offerte.

» il Consiglio federale a decidere se un’offerta di misure obbligatorie di solidariet‡ Ë accettata o rifiutata (art. 5 dell’Accordo bilaterale). Offerte di questo tipo possono essere accettate in toto o in parte. In caso di accettazione, viene stanziato un secondo credito d’impegno a garanzia del pagamento delle misure. Questo ulteriore credito Ë anch’esso oggetto di un decreto federale autonomo (analogamente a quanto avviene per la garanzia statale concessa a Swissgas) che viene sottoposto al Parlamento in relazione all’approvazione dell’Accordo e non costituisce pertanto parte integrante dell’avamprogetto di ordinanza.

L’UFAE conferma l’accettazione dell’offerta di misure obbligatorie di solidariet‡ da parte del Consiglio federale all’autorità competente (art. 5 dell’Accordo bilaterale). Quando la dichiarazione di accettazione risulta pervenuta presso l’autorit‡ competente, il contratto s’intende concluso. La Germania e l’Italia sono tenute ad adottare misure sovrane affinchÈ i volumi di gas offerti siano effettivamente messi a disposizione della Svizzera e trasportati fino al punto di consegna.

Se la Parte fornitrice utilizza una piattaforma online per l’attuazione di misure obbligatorie di solidariet‡, l’accettazione di un’offerta va confermata anche tramite la piattaforma in questione. Bisogna inoltre provvedere affinchÈ siano disponibili le capacit‡ di trasporto necessarie per il trasferimento dei volumi di gas dal punto di consegna e ai gestori di rete regionali svizzeri. L’articolo 5 dell’avamprogetto di ordinanza incarica Swissgas di adottare i preparativi necessari.

Articolo 6

L’articolo 6 dell’avamprogetto di ordinanza incarica i gestori del gasdotto di transito e Swissgas di adottare le misure preparatorie necessarie affinchÈ i volumi di gas offerti possano essere prelevati presso il punto di consegna convenuto. L’Accordo bilaterale (art. 2 par. 2 n. 10) definisce ´punto di consegnaª il punto di interconnessione transfrontaliero con la Svizzera. La Parte fornitrice ha l’onere del rischio di trasporto al punto di consegna (art. 6 par. 3 dell’Accordo bilaterale). Swissgas deve inoltre assicurare un trasferimento non discriminatorio dei volumi di gas alle imprese del settore del gas. Anche i gestori di rete regionali e locali sono tenuti a garantire che i volumi di gas possano essere trasferiti senza discriminazioni ai clienti protetti nel quadro della solidariet‡. Il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme sulla concorrenza e nei limiti delle capacit‡ tecniche di trasporto. CiÚ significa che i clienti protetti non riforniti dai gestori della rete bensÏ da terzi non possono essere penalizzati durante la ripartizione dei volumi di gas ottenuti con le misure di solidariet‡.

Articolo 7

L’articolo 7 incarica Swissgas di adottare misure preparatorie per il pagamento entro i termini stabiliti dei volumi di gas erogati nel quadro di misure volontarie di solidariet‡. Per coprire i crediti dei partecipanti al mercato, la Confederazione concede una garanzia statale a Swissgas. I costi delle misure obbligatorie sono sostenuti dalla Confederazione. Il credito d’impegno necessario Ë oggetto di un decreto federale autonomo che viene sottoposto al Parlamento in relazione all’approvazione dell’Accordo e non costituisce pertanto parte integrante dell’avamprogetto di ordinanza. Successivamente i costi saranno fatturati a Swissgas.

Swissgas viene inoltre incaricata di adottare misure preparatorie affinchÈ i costi derivanti dalle misure di solidariet‡ volontarie e obbligatorie possano essere addebitati ai responsabili delle zone di bilancio, ai responsabili dei gruppi di bilancio e ai gestori delle reti regionali e locali nel rispetto dei principi di non discriminazione e di causalit‡.

La fatturazione a posteriori ai clienti protetti nel quadro della solidariet‡ verr‡ disciplinata in una futura ordinanza sulle misure d’intervento. Swissgas deve assicurare che tale fatturazione