Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/7: Approvazione dei decreti federali che introducono lo scambio automatico internazionale di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati partner rilevanti dal 2026 · 18 pagine
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3.2 Eccezioni relative a singoli Stati
Gli Stati Uniti hanno annunciato di voler attuare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con ogni probabilità attraverso accordi bilaterali. La Svizzera intende concludere un simile accordo con gli Stati Uniti. Il relativo mandato di negoziazione è oggetto di un progetto separato, ragione per cui gli Stati Uniti non sono contemplati in quello presente.
Nei confronti della Russia la Svizzera e numerosi Stati affini hanno sospeso lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sulla base della riserva relativa all’ordine pubblico. È ancora incerto se la Russia attuerà lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, si propone di conseguenza di non tenere in considerazione la Russia finché rimarrà sospeso nei suoi confronti anche lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. In linea di principio la sospensione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari potrebbe comportare in futuro anche la sospensione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività (e viceversa), poiché entrambe le regolamentazioni poggiano in egual modo sui principi della Convenzione sull’assistenza amministrativa, sicché il mancato adempimento dei requisiti di base dell’OCSE si ripercuoterebbe inevitabilmente su tutti i tipi di scambio automatico di informazioni.
3.3 Compatibilità tra compiti e finanze nonché attuazione
A questo riguardo si rimanda integralmente alle spiegazioni del merito contenute nel rapporto esplicativo per la consultazione relativa all’approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività nonché alla modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.
4 Commento ai singoli articoli dei decreti federali
L’Accordo SAI Cripto-attività non definisce gli Stati con cui effettuare lo scambio di informazioni. Come per l’Accordo SAI Conti finanziari, gli Stati partecipanti devono decidere su base bilaterale con quali altri Stati partecipanti intendono scambiare le informazioni su base automatica. L’attivazione avviene bilateralmente mediante la prevista notifica al Depositario (il Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’OCSE). In linea di massima ciò consente alla Svizzera di decidere autonomamente con quale Stato partner introdurre di volta in volta lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.
I decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a criptoattività con gli Stati partner seguono il modello dei decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. A differenza di questi, però, per motivi di economia procedurale, gli Stati partner potenziali sono stati raggruppati in due decreti; questo al fine di non dover trattare singolarmente gli Stati proposti. Il decreto federale del 6 dicembre 2017 concernente il meccanismo di verifica, inoltre, è stato modificato in modo da renderlo applicabile anche agli Stati partner che in futuro aderiranno allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.