Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/7: Approvazione dei decreti federali che introducono lo scambio automatico internazionale di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati partner rilevanti dal 2026 · 18 pagine
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4.1 Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con Stati partner rilevanti dal 1° gennaio 2026
Il primo decreto federale comprende tutti gli Stati che hanno assunto l’impegno vincolante di attuare il CARF, sono rilevanti per il settore delle cripto-attività (in quanto ospitano CASP tenuti alla comunicazione o fungono da «cripto hub» rilevanti a livello mondiale), oppure hanno un atteggiamento favorevole alle cripto-attività.
Con il decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con Stati partner rilevanti dal 2026, il Parlamento autorizza il Consiglio federale a comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento di cui all’Accordo SAI Cripto-attività che gli Stati che sono oggetto del presente progetto e soddisfano i requisiti dell’OCSE devono essere inclusi nell’elenco degli Stati partner con cui la Svizzera intende attuare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività (art. 1 lett. a AP-DF).
Inoltre il Parlamento conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire la data a partire dalla quale le informazioni relative a cripto-attività sono scambiate automaticamente con gli Stati partner interessati, nel momento in cui questi soddisfano i requisiti dell’OCSE (art. 1 lett. b AP-DF). Soltanto con l’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni i CASP saranno tenuti a raccogliere informazioni sulle transazioni rilevanti degli utenti di cripto-attività fiscalmente residenti in Stati partner secondo il CARF e a comunicarle alle autorità competenti.
Conformemente all’articolo 163 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)11, il Parlamento autorizza l’inclusione degli Stati rilevanti nell’elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera g dell’Accordo SAI Cripto-attività, depositato presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento, mediante decreto federale semplice, non sottostante a referendum.
4.2 Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con Stati partner negli anni successivi
Il decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a criptoattività con Stati partner potenzialmente rilevanti in futuro è equivalente nel contenuto al decreto federale precedente. Esso demanda al Parlamento la decisione di principio se tali Stati, che attualmente vietano o disciplinano in maniera restrittiva le cripto-attività, vadano presi in considerazione sin da ora in vista di una loro possibile futura apertura a questo settore.
Poiché il secondo decreto federale presenta la struttura del primo, si può fare integralmente riferimento alle spiegazioni contenute al numero 4.1.
4.3 Decreto federale concernente la modifica del meccanismo di verifica
Gli esiti di tale verifica devono essere riassunti in un rapporto all’attenzione delle commissioni parlamentari competenti.
Per motivi di coerenza, appare ragionevole sottoporre gli Stati partner per il CARF agli stessi meccanismi di controllo cui sono sottoposti gli Stati partner per lo scambio auto-
11 RS 101