Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/7: Approvazione dei decreti federali che introducono lo scambio automatico internazionale di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati partner rilevanti dal 2026 · 18 pagine

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La Convenzione sull’assistenza amministrativa è la base giuridica dello scambio di informazioni su domanda secondo lo standard dell’OCSE in virtù della quale, se è applicabile, le informazioni relative a cripto-attività fiscalmente rilevanti possono essere scambiate con tutti i nuovi Stati partner anche su domanda.

Altri impegni internazionali non sono interessati dal presente progetto.

6.2 Costituzionalità

Al pari dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, anche lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività costituisce un’ingerenza nella sfera privata, in particolare nel diritto all’autodeterminazione informativa. Tuttavia, i requisiti costituzionali previsti dall’articolo 36 Cost. per la restrizione dei diritti fondamentali sono soddisfatti, considerato che trovano una base legale nella legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e lo scambio automatico di informazioni è una misura opportuna e necessaria per garantire la conformità fiscale degli utenti di cripto-attività svizzeri ed esteri, il riconoscimento internazionale e la competitività della piazza finanziaria svizzera. Mediante la garanzia della via giudiziaria, concretizzata nell’articolo 19 LSAI, per le persone interessate dallo scambio di dati sono altresì adempiuti i diritti di accesso e di rettifica conferiti dalla legislazione sulla protezione dei dati, nonché il diritto all’emanazione di una decisione.

Per ulteriori dettagli si rimanda al rapporto esplicativo per la consultazione relativa all’approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività nonché alla modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.

6.3 Forma dell’atto

I decreti federali che dispongono l’inclusione di uno Stato nell’elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera g dell’Accordo SAI Cripto-attività devono essere approvati dall’Assemblea federale mediante decreto federale semplice, che in quanto tale non sottostà a referendum (art. 163 cpv. 2 Cost.). In mancanza di una base legale che determini gli Stati partner con cui introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a criptoattività dal 2026, questi devono essere approvati dal Parlamento per mezzo di decreti federali semplici.

Se non contengono norme di diritto, i decreti federali semplici sono ammessi anche se non è fatta esplicita menzione in una legge federale. In questo caso, la forma del decreto federale semplice è sancita direttamente dalla Costituzione federale. Ai fini del CARF, il Parlamento approverà pertanto gli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività mediante decreti federali semplici conformemente all’articolo 163 capoverso 2 Cost. anche se tale forma non è espressamente menzionata nella LSAI. Ciò non pone problemi, poiché la determinazione degli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività è soltanto un atto di applicazione del diritto.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non sottostà al freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né le basi per creare un credito di impegno o un limite di spesa. 16/18