Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/7: Approvazione dei decreti federali che introducono lo scambio automatico internazionale di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati partner rilevanti dal 2026 · 18 pagine
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criteri del meccanismo di verifica colgono il senso di entrambe le regolamentazioni e sono pertanto applicabili in entrambi i casi.
Il capoverso 3 precisa che la verifica degli Stati partner avviene, come finora, in funzione dei rischi. Per determinare se uno Stato partner rappresenti un rischio per lo scambio automatico di informazioni si fa riferimento alle informazioni fornite dall’OCSE e alle valutazioni del Dipartimento federale degli affari esteri. Se le informazioni relative a conti finanziari o a cripto-attività devono essere scambiate con uno Stato partner per la prima volta, prima dello scambio di dati lo Stato partner in questione viene sottoposto a una verifica approfondita.
Il capoverso 4 precisa che in caso di dubbio sulla conformità allo standard dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni da parte di uno Stato partner, oppure se l’OCSE ha disposto misure nei confronti di uno Stato, il DFF deve effettuare in proprio ulteriori accertamenti. A tale scopo attinge primariamente alle analisi e alle informazioni dell’OCSE, che si sono dimostrate particolarmente affidabili e complete. Se per determinati Stati partner dovessero sussistere indizi di problemi nell’applicazione dello scambio automatico di informazioni (ad es. difficoltà giuridiche o tecniche nell’attuazione, incidenti legati alla sicurezza dei dati, violazioni dei diritti umani in relazione allo scambio automatico di informazioni), la situazione andrebbe chiarita nel quadro di una verifica approfondita che tenga conto di tutte le fonti possibili. Si osserva che il meccanismo di verifica non funge a una valutazione generale dello stato di diritto o dei diritti umani negli Stati partner, ma si limita a una verifica della conformità dell’attuazione normativa e pratica dello scambio automatico di informazioni allo standard secondo lo scopo degli Accordi.
Art. 2
Il capoverso 1 prevede che, prima di procedere allo scambio di informazioni, il DFF informi le commissioni parlamentari competenti sui risultati delle verifiche, sugli sviluppi rilevanti e su eventuali misure che la Svizzera ha adottato o intende adottare nei confronti di uno Stato partner.
Secondo il capoverso 2 gli eventi che possono o potrebbero avere un impatto significativo sullo scambio automatico di informazioni (ad es. situazioni in uno Stato partner che violano l’ordine pubblico svizzero oppure un incidente legato alla sicurezza dei dati in uno Stato partner che avrebbe ripercussioni sulla Svizzera) devono essere comunicati immediatamente alle commissioni parlamentari competenti.
Art. 3
Il Consiglio federale deve ora presentare ogni quattro anni alle commissioni parlamentari competenti un rapporto sui risultati delle verifiche. Si tratta di una consultazione secondo l’articolo 152 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200212 sul Parlamento, all’interno della quale le commissioni possono formulare raccomandazioni sia su caso specifico sia in vista di verifiche future.
Concrete irregolarità che possono condurre alla sospensione di uno scambio automatico di informazioni nei confronti di uno Stato partner inadempiente dovrebbero comportare anche la sospensione dell’altro scambio automatico di informazioni. Questo principio è giustificato oggettivamente, dal momento che entrambe le forme di scambio
12 RS 171.10