Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/7: Approvazione dei decreti federali che introducono lo scambio automatico internazionale di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati partner rilevanti dal 2026 · 18 pagine
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matico di informazioni relative a conti finanziari. In vista dell’esecuzione dello scambio annuale automatico di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati partner approvati dal Parlamento e notificati dal Consiglio federale, il meccanismo di verifica introdotto dal Parlamento nel 2017 per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari dovrà essere applicabile in futuro anche agli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. In questo modo, prima dello scambio di dati il Consiglio federale verificherà nuovamente se gli Stati partner soddisfano i requisiti dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Se necessario, il Consiglio federale può adottare le misure previste dall’Accordo, come per esempio sospendere lo scambio di dati nei confronti di uno Stato partner inadempiente.
Nell’ottica dell’attivazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività si renderà indispensabile una verifica attenta e precisa di ciascuno Stato partner così da garantire che quelli interessati soddisfino tutti i requisiti dell’OCSE. Per questo motivo il meccanismo di verifica che garantisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari da parte degli Stati partner deve essere applicabile anche allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.
Per un’attuazione più efficace ed efficiente del meccanismo di verifica si propongono i diversi adeguamenti, esposti di seguito. Queste misure garantiscono un flusso di informazione continua attraverso una procedura agile in grado di sgravare il Consiglio federale e l’Amministrazione ma anche le commissioni parlamentari.
La revisione totale del decreto federale concernente il meccanismo di verifica sarà quindi a sua volta sottoposta al Parlamento.
Titolo
Il titolo del decreto federale è modificato per tenere conto dell’estensione del campo di applicazione alle cripto-attività.
Art. 1
Nei capoversi 1 e 2 è inserito il riferimento all’Accordo SAI Cripto-attività e al Segretariato dell’Organo di coordinamento di cui all’Accordo SAI Cripto-attività. Il decreto prevede ora inoltre esplicitamente che le verifiche siano eseguite sulla base delle informazioni dell’OCSE.
La verifica secondo il decreto federale concernente il meccanismo di verifica per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e a cripto-attività prevede i seguenti criteri: (i) esistenza di basi giuridiche efficaci, contenenti i principi dello scambio automatico di informazioni (riservatezza, specialità); (ii) garanzia della riservatezza e delle salvaguardie per la sicurezza dei dati scambiati; (iii) rete di Stati partner adeguati; (iv) nessuna comunicazione negativa pervenuta al Segretariato dell’Organo di coordinamento; (v) nessuna circostanza incompatibile con l’ordine pubblico (svizzero); (vi) nessuna grave violazione dei diritti umani contestualmente allo scambio di informazioni.
I criteri di verifica sono formulati in termini generali e assicurano che i principi dell’assistenza amministrativa in materia fiscale e dello scambio di informazioni tra autorità competenti statuiti dalla Convenzione sull’assistenza amministrativa possano essere verificati. Nonostante l’Accordo SAI Conti finanziari e l’Accordo SAI Cripto-attività si fondino su concezioni diverse per quanto riguarda le informazioni da scambiare, i 13/18