Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/7: Approvazione dei decreti federali che introducono lo scambio automatico internazionale di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati partner rilevanti dal 2026 · 18 pagine

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automatico di informazioni si fondano sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa e sui suoi principi, che trovano applicazione nei criteri di verifica. In caso di violazioni della riservatezza e della sicurezza dei dati si partirebbe dunque dal presupposto che le informazioni scambiate nel quadro di entrambi gli Accordi SAI siano interessate allo stesso modo. Lo stesso dicasi per circostanze che comportano la sospensione dello scambio di dati in virtù della clausola dell’ordine pubblico, poiché è improbabile che tali circostanze vengano accertate soltanto per una delle due forme di scambio, quanto che abbiano piuttosto un impatto sullo scambio di informazioni a fini fiscali in generale.

Accordi sullo scambio di informazioni quali la Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’articolo 26 del Modello di Convenzione dell’OCSE (e i rispettivi commentari13) prevedono che gli Stati non siano tenuti a trasmettere informazioni la cui pubblicazione o il cui utilizzo violerebbero l’ordine pubblico. Questo principio è riconosciuto tanto dall’Accordo SAI Cripto-attività quanto dall’Accordo SAI Conti finanziari. Nel commento al paragrafo 1 della sezione 5 si afferma che le informazioni non devono essere trasmesse a un altro Stato se la loro trasmissione viola l’ordine pubblico dello Stato che trasmette le informazioni, e che uno Stato partner può pretendere che le informazioni trasmesse non vengano utilizzate o pubblicate nel quadro di procedure che potrebbero concludersi nell’imposizione o nell’esecuzione della pena di morte o di altre gravi violazioni dei diritti umani, quali la tortura (ad es. in caso di verifiche fiscali motivate da persecuzione politica, razziale o religiosa), laddove lo scambio di informazioni violasse l’ordine pubblico dello Stato che le trasmette.

Art. 4

Il meccanismo di verifica è sottoposto a una revisione totale, di conseguenza il vigente decreto federale del 6 dicembre 2017 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 è abrogato.

5 Ripercussioni

Le ripercussioni del presente progetto non vanno oltre a quelle previste dal progetto concernente le basi giuridiche internazionali e nazionali che si trova in consultazione. Informazioni dettagliate al riguardo possono pertanto essere desunte dal rapporto esplicativo per la consultazione relativa all’approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività nonché alla modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.

6 Aspetti giuridici

6.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto volto a determinare gli Stati partner per il CARF non ha ripercussioni sugli impegni internazionali in essere della Svizzera, in particolare sulle convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse con gli Stati partner con cui viene introdotto lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.

13 Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017 | READ online (oecd-ilibrary.org) 15/18