Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/7: Approvazione dei decreti federali che introducono lo scambio automatico internazionale di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati partner rilevanti dal 2026 · 18 pagine
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6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fi-
scale
Il progetto rispetta gli interessi e le competenze dei Cantoni e ne salvaguarda l’autonomia organizzativa e finanziaria (art. 47 cpv. 2 Cost.).
6.6 Delega di competenze legislative
Il progetto non contiene alcuna base per la delega di competenze legislative.
6.7 Protezione dei dati
Il Forum globale ha effettuato la verifica della riservatezza e delle misure per la sicurezza dei dati scambiati («confidentiality and data safeguard-assessment») prima dello scambio di dati in 114 Stati partner. Si tratta di verifiche approfondite effettuate sulla base dei criteri di riferimento e della metodologia specifica.14 Gli Stati partner per i quali, a seguito delle verifiche, non sono state formulate raccomandazioni o le raccomandazioni che sono state formulate non sono vincolanti (perché si limitano a indicare il potenziale di miglioramento) soddisfano i requisiti dello scambio automatico reciproco di informazioni relative a cripto-attività. Gli Stati partner il cui dispositivo di sicurezza dei dati presenta lacune importanti, per le quali hanno ricevuto raccomandazioni vincolanti, possono partecipare soltanto allo scambio automatico di informazioni non reciproco, sempre che non abbiano proceduto a miglioramenti sostanziali validati dal Forum globale. In questo modo l’Accordo SAI Cripto-attività assicura che ottengano informazioni soltanto quegli Stati partner che sono in grado di attuare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività in conformità allo standard e di assicurare in particolare la riservatezza e la sicurezza dei dati scambiati.
Poiché gli Stati e i territori partecipanti pongono requisiti differenti in materia di protezione dei dati, lo standard prevede tra l’altro che gli Stati partner possano imporre il rispetto delle leggi nazionali in materia di protezione dei dati quale requisito vincolante per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni. A tal fine devono comunicare tali requisiti al Segretariato dell’Organo di coordinamento. Nell’ambito dell’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni, gli Stati partner si impegnano ad adempiere i requisiti di protezione dei dati menzionati nella comunicazione dello Stato interessato. Diversi Stati proposti per lo scambio automatico di informazioni relative a criptoattività non sono inclusi nell’elenco del Consiglio federale degli Stati che offrono una protezione adeguata dei dati (allegato 1 dell’ordinanza del 31 agosto 202215 sulla protezione dei dati). La trasmissione di dati personali nel quadro dello scambio automatico di informazioni può essere ugualmente considerata se la protezione dei dati è garantita adeguatamente attraverso uno degli strumenti previsti dall’articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 202016 sulla protezione dei dati (LPD). Nel caso dello scambio automatico di informazioni, la protezione dei dati può essere garantita adeguatamente da un trattato internazionale (aggiuntivo). Questo meccanismo, insito all’accordo, equivale a un accordo sulla protezione dei dati secondo l’articolo 6 LSAI, che garantisce almeno un livello di protezione adeguato ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 lettera a LPD. A tal fine, in relazione al metodo di cui alla sezione 7 paragrafo 1
14 Cfr. confidentiality-data-safeguards-assessments-tor.pdf (oecd.org).
15 RS 235.11
16 RS 235.1