Rapporto esplicativo-3,4

Consultazione 2024/70: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2025 · 11 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto relativo alla revisione del maggio 2025 dell’ordinanza sugli impianti di

trasporto in condotta e dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta

Cantoni un piccolo numero di impianti di trasporto in condotta con un diametro ridotto ma una pressione di esercizio relativamente elevata. Si noti che i criteri di cui al capoverso 2 lettera b sono cumulativi. Delle agevolazioni previste dall’articolo 1 capoverso 2 beneficiano solo gli idrogenodotti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b OITC e per i quali il valore della pressione di esercizio ammessa moltiplicato per il diametro esterno non supera 200 000 Pa m17.

Art. 2 cpv. 3bis:

cpv. 3bis: nelle definizioni viene introdotto il termine «idrogenodotti» che è tratto dalla letteratura specializzata sul tema dell’idrogeno e serve a facilitare la comprensione degli altri articoli. È importante notare che questo concetto viene incluso nell’OSITC per motivi di chiarezza. Quindi, quando si parla di gasdotti, non ci si riferisce agli idrogenodotti. Inoltre, il termine «esclusivamente» delimita il concetto in modo che possano essere considerati idrogenodotti solo gli impianti per il trasporto di idrogeno con un livello di purezza di almeno il 98 per cento. Se il gas trasportato è una miscela composta da meno del 98 per cento di idrogeno, la condotta non è un idrogenodotto.

Art. 4 cpv. 2

Il nuovo capoverso 2 secondo periodo prevede un’eccezione al principio secondo cui l’IFO ha la competenza per quanto riguarda la vigilanza tecnica. Per la vigilanza sulle disposizioni in materia di protezione contro le ciberminacce di cui all’articolo 39a, la competenza è dell’UFE, sia per quanto riguarda le prescrizioni tecniche che (come finora) per quelle organizzative. L’obiettivo è garantire una vigilanza integrale della cibersicurezza. Sono riservate le condotte che sottostanno all’autorizzazione cantonale secondo il capoverso 3. Per queste continuano a essere i Cantoni a designare le autorità di vigilanza competenti.

Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva, lett. a e b

Cpv. 1 frase introduttiva: per quanto riguarda le distanze di sicurezza, agli idrogenodotti devono essere applicate le stesse norme che si applicano ai gasdotti per il gas naturale con pressione di esercizio superiore a 25 bar e agli oleodotti. Sebbene sia accertato che l’idrogeno è meno pericoloso del gas naturale, mancano quasi del tutto valori ed esperienze tratti dalla pratica. Poiché gli idrogenodotti sono per lo più condotte ad alta pressione che trasportano idrogeno puro, il Consiglio federale ritiene necessario, in applicazione del principio di precauzione, applicare a queste condotte le medesime regole per le distanze di sicurezza.

Cpv. 1 lett. a e b e cpv 2: si tratta di una modifica di carattere redazionale finalizzata a evitare che la disposizione si riferisca unicamente agli edifici di tipo residenziale.

Art. 39 cpv. 2 e cpv. 4

Capoverso 2: la disposizione è completata con la precisazione che le direttive devono essere adeguate regolarmente agli standard tecnici più recenti. A tal fine (come anche per l’elaborazione delle direttive) gli esercenti di gasdotti consultano l’UFE, i Cantoni e le cerchie interessate. Dopo la revisione (o la stesura) della direttiva, il Consiglio federale valuterà se può essere dichiarata vincolante. Nel frattempo, è stata elaborata una direttiva corrispondente per il settore del gas, che viene ora dichiarata vincolante al capoverso 4. Per i settori del petrolio e dell’idrogeno devono ancora essere sviluppati standard corrispondenti.

Il nuovo capoverso 4 contiene un riferimento statico diretto alle direttive elaborate dall’industria sulla cibersicurezza nel settore del gas (standard minimo TIC G1008). Gli esercenti di gasdotti devono attuare i requisiti stabiliti in questo standard. Il livello di protezione determinante ai fini dell’attuazione è definito nel capitolo 5 dello standard minimo TIC.

Art. 50 cpv. 2

17 Rapporto CSD Ingénieurs – Transport de l’hydrogène par conduite - Analyse de la problématique des risques- Pubblicazioni (admin.ch), pag. 29.