Rapporto esplicativo-3,4

Consultazione 2024/70: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2025 · 11 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto relativo alla revisione del maggio 2025 dell’ordinanza sugli impianti di

trasporto in condotta e dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta

5. Rapporto con il diritto europeo

5.1 Idrogeno

L’attuale legislazione dell’Unione Europea non regolamenta gli aspetti tecnici e di sicurezza degli impianti di trasporto in condotta. Solo alcuni aspetti del mercato interno dell’idrogeno sono regolamentati a livello europeo, ai sensi dell’articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

In particolare, né la direttiva (UE) 2024/17889, né il regolamento (UE) 2024/178910 trattano specificamente gli aspetti tecnici e di sicurezza del trasporto dell’idrogeno; questi testi si concentrano principalmente sul mercato interno. Tuttavia, va sottolineato che i due testi sopra citati definiscono alcuni termini, come «qualità dell’idrogeno» o «rete di trasporto dell’idrogeno». Queste definizioni non si applicano agli aspetti tecnici e di sicurezza del trasporto dell’idrogeno, per cui si è deciso di discostarsene e di creare una nuova definizione all’articolo 2 capoverso 3bisOSITC.

Secondo la definizione data al concetto di idrogenodotto nella disposizione citata, la purezza dell’idrogeno trasportato in una condotta deve essere almeno del 98 per cento perché quest’ultima possa essere considerata un idrogenodotto. Al di sotto di questa percentuale si applicano le norme previste per i gasdotti. Questa percentuale è stata determinata dal gruppo di lavoro sulla base degli standard europei per la classificazione della qualità dei diversi gas.

In Svizzera, l’interoperabilità dei sistemi transnazionali è garantita dall’IFO (Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti) (per le condotte di competenza della Confederazione) e dalla SVGW (Società svizzera dell’industria del gas e delle acque) (per le condotte di competenza dei Cantoni), attraverso le loro direttive, che sono da considerarsi regole tecniche ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 OSITC.

5.2 Cibersicurezza

L’Unione europea (UE) è impegnata a migliorare la cibersicurezza in tutto il suo territorio e ad aumentare la resilienza delle infrastrutture critiche dei suoi Stati membri. Si considerino in particolare a questo riguardo la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS)11, che sarà abrogata il 18 ottobre 2024, la versione successiva, ovvero la direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS 2)12, nonché la raccomandazione (UE) 2019/55313. La direttiva NIS 2 stabilisce in particolare che gli Stati membri prevedano apposite misure per la protezione delle imprese energetiche importanti14. L’UE ha già inasprito i requisiti generali di sicurezza e punta a renderli ancora più severi.

La presente regolamentazione ha lo scopo di proteggere importanti imprese energetiche nel settore del gas e a tal fine prevede misure di protezione concrete in materia di cibersicurezza per gli esercenti di gasdotti. È paragonabile alla già citata normativa dell’UE.

9 Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del consiglio del 13 giugno 2024 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE, GU L, 2024/1788, 15.7.2024.

10 Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (rifusione), GU L, 2024/1789, 15.7.2024.

11 Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione, GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1

12 Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2), GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80

13 Raccomandazione (UE) 2019/553 della Commissione, del 3 aprile 2019, sulla cibersicurezza nel settore dell’energia, GU L 96 del 5.4.2019, pag. 50

14 cfr. in particolare il cap. IV della direttiva NIS 2.