Rapporto esplicativo-3,4
Consultazione 2024/70: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2025 · 11 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto relativo alla revisione del maggio 2025 dell’ordinanza sugli impianti di
trasporto in condotta e dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta
Poiché i gasdotti e gli idrogenodotti sono condotte aventi in gran parte le medesime proprietà, non è necessario fare una distinzione in questo articolo. Il gruppo di lavoro ritiene che l’aggiunta del nuovo termine «idrogenodotto» sia sufficiente.
Art. 56 cpv. 2
Concerne soltanto il testo francese
Art. 58
Finora non era possibile riconvertire una condotta. Per riconversione si intende l’esercizio a una pressione superiore a 5 bar di condotte per il trasporto di combustibili o carburanti gassosi la cui costruzione o il cui esercizio non è conforme in tutto o in parte alle disposizioni relative agli impianti con pressione di esercizio superiore a 5 bar. Finora, la pressione di esercizio di questi impianti veniva ridotta a un valore uguale o inferiore a 5 bar allo scopo di escludere tali impianti dal campo di applicazione dell’OITC non soddisfacendo più le condizioni dell’articolo 1 capoverso 2 LITC. In questo modo, tali condotte soggiacevano finora all’ordinamento speciale di cui all’articolo 1 capoverso 3 LITC.
Con la presente modifica, le condotte che vengono dismesse o che cambiano destinazione d’uso dovranno essere sottoposte a una procedura di approvazione dei piani ai sensi dell’articolo 2 LITC prima di poter essere utilizzate come condotte ad alta pressione (cioè riconvertite). Questa procedura garantisce inoltre che le condizioni per la riconversione siano soddisfatte e che tali condotte siano sicure per la popolazione.
Allegato 1 (Art. 3, comma 2)
Regole della tecnica
Le modifiche alle norme tecniche di competenza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ai sensi dell'Art. 3, comma 3, OSITC, non sono soggette alla stessa procedura e vengono riviste separatamente. Questa revisione viene effettuata in parallelo, in modo che tutte le modifiche dell'OITC, dell'OSITC e delle norme tecniche (Allegato 1) entrono in vigore contemporaneamente. Si noti che le modifiche alle regole tecniche sono soggette solo alla consultazione facoltativa ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LCo (RS. 172.061). Inoltre, queste modifiche vengono effettuate dall'IFP e dalla SVGW, che consulteranno ciascuno le parti interessate. Di conseguenza, non ci sarà alcuna consultazione pubblica ai sensi della LCo.
7. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
7.1 Idrogeno
La presente revisione ha lo scopo di chiarire le competenze della Confederazione e dei Cantoni e di stabilire le norme tecniche e di sicurezza applicabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti di condotte per il trasporto dell’idrogeno. La Svizzera non ha obblighi di diritto internazionale pubblico che precludano le revisioni di ordinanza proposte.
7.2 Cibersicurezza
La presente proposta di revisione non contiene disposizioni incompatibili con gli impegni internazionali attuali della Svizzera, compresi quelli derivanti dagli accordi bilaterali fra la Svizzera e l’UE.