Rapporto esplicativo-3,4

Consultazione 2024/70: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2025 · 11 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto relativo alla revisione del maggio 2025 dell’ordinanza sugli impianti di

trasporto in condotta e dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta

6. Commento ai singoli articoli

6.1 Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta15

Art. 2a Definizioni

Il nuovo articolo 2a dell’OITC rimanda alle definizioni dell’articolo 2 OSITC, compreso il termine idrogenodotto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis OSITC, che vale quindi per l’intera OITC.

Art. 3 cpv. 1

L’articolo 3 OITC delimita le competenze dei Cantoni e della Confederazione. Attualmente gli impianti di trasporto in condotta aventi una pressione d’esercizio massima autorizzata superiore a 5 bar e un diametro esterno superiore a 6 cm sono di competenza della Confederazione (art. 3 cpv. 1 OITC). Per le condotte con valori cumulativamente inferiori a questi, i Cantoni sono competenti in particolare per quanto riguarda l’approvazione dei piani e la vigilanza sugli impianti.

L’articolo 3 OITC opera ora una chiara distinzione tra i criteri in base ai quali i gasdotti e gli oleodotti da un lato, e gli idrogenodotti dall’altro, vengono assoggettati alla LITC e alle sue ordinanze. Per idrogenodotti si intendono gli impianti di trasporto dell’idrogeno puro (cfr. art. 2a OITC e art. 2 cpv. 3bis OSITC).

Cpv. 1 lett. a: questa lettera, che si applica ai gasdotti e agli oleodotti, è stata ripresa dalla versione attuale dell’articolo 3 OITC.

Cpv. 1 lett. b: entrambi i criteri, ossia il diametro esterno della condotta e la pressione di esercizio autorizzata, devono essere adattati per tenere conto delle caratteristiche specifiche dell’idrogeno. Il gruppo di lavoro resta del parere che le condotte con un grande diametro esterno e un’elevata pressione di esercizio debbano essere poste sotto la vigilanza della Confederazione. Tuttavia, è necessario tenere conto del carattere locale di determinati progetti. Il gruppo di lavoro ha infatti constatato che i progetti di piccole condotte ad altissima pressione (utilizzate in particolare per la fornitura di idrogeno alle stazioni di servizio) dovrebbero essere poste sotto la vigilanza della Confederazione, cosa che però non risulta giustificata, ad esempio, per le condotte con un diametro esterno inferiore a 6 cm. Si è quindi deciso di tenere conto di questo fatto e di trasferire alla competenza dei Cantoni le condotte con una pressione di esercizio elevata (superiore a 30 bar) ma con un diametro esterno inferiore a 6 cm.

In base a questa logica:

- una condotta con una pressione di esercizio compresa tra 0 e 5 bar è di competenza cantonale, indipendentemente dal diametro esterno;

- una condotta con una pressione di esercizio compresa tra 5 e 30 bar è di competenza della Confederazione, a condizione che il suo diametro esterno sia maggiore di 12 cm; se il diametro esterno è interiore a 12 cm, la competenza è cantonale;

- una condotta con una pressione di esercizio maggiore di 30 bar è di competenza della Confederazione, a condizione che il suo diametro esterno sia maggiore di 6 cm. Se il diametro esterno è interiore a 6 cm, la competenza è cantonale.

15 RS 746.11