Rapporto esplicativo-3,4

Consultazione 2024/70: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2025 · 11 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto relativo alla revisione del maggio 2025 dell’ordinanza sugli impianti di

trasporto in condotta e dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta

Conseguenza:

bar bar bar bar e +

e - e -

Competenza

del Cantone

Competenza Competenza Competenza Competenza

del Cantone della Conf. del Cantone della Conf.

Esempi:

Diametro esterno Pressione Competenza

4 cm 500 bar Cantone

8 cm 500 bar Confederazione

8 cm 25 bar Cantone

15 cm 25 bar Confederazione

15 cm 4 bar Cantone

Cpv. 2 e 3: il capoverso 2 riprende il contenuto del vecchio capoverso 1, mentre il capoverso 3 riprende il contenuto del vecchio capoverso 2.

Art. 9

Lett. g: si tratta di una modifica puramente formale. Nella precedente versione della OSITC, la disposizione derogatoria di cui all’articolo 5 OSITC si trovava all’articolo 6.

6.2 Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta16

Art. 1 cpv. 2

L’articolo 1 capoverso 2 prevede che a determinati impianti di trasporto che soddisfano particolari requisiti si applichino soltanto alcune disposizioni dell’OSITC. Questa semplificazione è giustificata dal fatto che tali impianti presentano solo un rischio ridotto.

Come in precedenza, solamente gli articoli 2, 3 capoversi 1 e 2, 39a nonché l’allegato 1 si applicano ai gasdotti con una pressione massima di esercizio fino a 5 bar (cpv. 2 lett. a).

Per gli idrogenodotti, il valore limite attualmente previsto per i gasdotti è poco pertinente a causa della bassa densità dell’idrogeno, della pressione più elevata necessaria per il trasporto e delle grandi fluttuazioni di pressione che possono verificarsi nella condotta.

Il gruppo di lavoro era del parere che questo limite dovesse essere nuovamente specificato in «bar centimetri» o in «pascal metri», come già previsto dall’OITC fino al 1° agosto 2019. In questo modo, la Confederazione rimane competente per gli impianti che, pur avendo un diametro ridotto, presentano una pressione di esercizio elevata e quindi un rischio accresciuto. Secondo il rapporto CSD, si può ipotizzare,in caso di incidente, un basso rischio di letalità fino a un valore di 200 000 Pa m o addirittura 300 000 Pa m. In applicazione del principio di precauzione, il limite oltre il quale devono essere applicate tutte le disposizioni dell’OSITC è fissato a 200 000 Pa m. Grazie a questa regola è tuttavia possibile tenere conto anche del minor rischio legato alle condotte dell’idrogeno e trasferire alla competenza dei

16 RS 746.12