Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/71: Fideiussioni solidali a favore del carico di autoveicoli · 13 pagine
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Fideiussioni solidali a favore del carico di autoveicoli FF 20xx
6.3 Subordinazione al freno alle spese
Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti superiori ai 2 milioni di franchi sottostanno al freno alle spese.
Il progetto non prevede nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa.
6.4 Conformità alla legge sui sussidi
Secondo l’articolo 5 LSu il Consiglio federale deve riesaminare periodicamente gli aiuti finanziari e le indennità concessi dalla Confederazione. Nel suo rapporto 2008 concernente i sussidi, ha stabilito il principio secondo cui i sussidi, la cui base legale viene creata o riveduta durante il periodo del riesame, vengono riesaminati sistematicamente nell’ambito del pertinente messaggio, il che avviene nel presente rapporto.
6.4.1 Importanza dei sussidi per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti
La fideiussione solidale della Confederazione per investimenti nel carico di autoveicoli ordinato genera una riduzione delle indennità a carico della Confederazione.
Per il finanziamento di mezzi d’esercizio possono essere concesse fideiussioni solo se i committenti hanno previamente approvato l’acquisto. In tal modo si garantisce che nessuno usufruisca indebitamente della fideiussione. L’ammontare del sussidio è determinato direttamente dal fabbisogno di investimenti.
6.4.2 Gestione materiale e finanziaria di un sussidio
Con i fondi del credito quadro per le fideiussioni si garantisce il finanziamento di mezzi d’esercizio impiegati per fornire le prestazioni nel carico di autoveicoli ordinato dalla Confederazione. La concessione di fideiussioni genera, per quest’ultima, impegni eventuali. Il sussidio comporta un trasferimento del rischio dal creditore (il mutuante) alla Confederazione e, di conseguenza, migliori condizioni per l’acquisizione di capitale di terzi. Trattandosi, però, di un obbligo della Confederazione pluriennale, il Parlamento deve autorizzare un credito d’impegno (art. 21 cpv. 4 lett. e legge federale del 7 ottobre 200520 sulle finanze della Confederazione).
I costi derivanti dall’acquisto dei mezzi d’esercizio possono essere fatti valere nelle offerte del carico di autoveicoli. A tale scopo la Confederazione conclude con le IT di volta in volta convenzioni biennali sull’offerta (come nel TRV). Le IT devono
20 RS 611.0