Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 59 pagine
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nuovo elenco dei medicamenti per la cura di infermità congenite. Mediante l’adattamento dell’articolo 52 capoverso 2 LAMal, l’AOMS rimunererà anche i medicamenti figuranti in tale elenco. Per la cura delle infermità congenite vige pertanto ancora un unico elenco. Nei prossimi anni si dovrà osservare se questi adeguamenti legislativi miglioreranno la situazione per quanto concerne il passaggio dall’AI all’AOMS. In rapporto a tale passaggio, in virtù di quanto esposto, non risulta per ora necessario intervenire a livello legislativo. Inoltre, dal punto di vista sistemico, un eventuale disciplinamento in materia non andrebbe incluso nella nuova legge sulle malattie rare, ma richiederebbe piuttosto un adeguamento della LAI e della LAMal nonché delle relative ordinanze di esecuzione.
- Analisi genetiche: molte malattie rare sono di origine genetica. Affinché le analisi
genetiche siano coperte dall’AOMS, devono servire a diagnosticare o a curare una malattia (art. 25 cpv. 1 LAMal) e devono limitarsi a quanto esige l’interesse dell’assicurato e lo scopo della cura (art. 56 cpv. 1 LAMal). Inoltre devono essere efficaci, appropriate ed economiche (art. 32 cpv. 1 LAMal). Secondo l’odierna situazione giuridica, l’AOMS non assume i costi delle analisi genetiche se queste non portano a un adeguamento delle cure mediche. Ciò significa che tali analisi in caso di una valutazione prognostica devono avere conseguenze sul piano terapeutico. L’assunzione dei costi da parte dell’AOMS di analisi genetiche che non sono efficaci né appropriate né economiche e che non hanno conseguenze di tipo medico-terapeutico sarebbe in contraddizione con il principio della LAMal e violerebbe il principio di uguaglianza giuridica. Pertanto, Il presente avamprogetto di legge non prevede una modifica della LAMal in tal senso.
1.6 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
L’avamprogetto è annunciato nel messaggio del 24 gennaio 202438 sul programma di legislatura 2023–2027 e nel decreto federale del 6 giugno 202439 sul programma di legislatura 2023–2027.
Ciò è in linea con gli obiettivi della strategia del Consiglio federale «Sanità2030»40, segnatamente con quello di rafforzare l’alfabetizzazione sanitaria ottimizzando l’informazione ai cittadini e migliorando l’autogestione in rapporto alle informazioni sulla salute e sulle malattie.
Inoltre, l’avamprogetto tiene conto delle conclusioni del rapporto del 17 febbraio 2021 redatto in adempimento di più postulati e intitolato «Base legale e condizioni quadro finanziarie per assicurare l’assistenza sanitaria nell’ambito delle malattie rare»41.
1.7 Interventi parlamentari
Il 1° settembre 2021, la CSSS-S ha presentato la mozione 21.3978 «Per un finanziamento duraturo dei progetti di sanità pubblica del Piano nazionale malattie rare»42, che incaricava il Consiglio federale di creare una base legale per garantire in maniera duratura l’attuazione delle misure del PNMR. Tale base legale deve definire gli strumenti
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40 CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, Strategia «Sanità2030», 2019. Consultabile all’indirizzo: www.ufsp.admin.ch > Politica & leggi > Politica nazionale della sanità > Strategie di politica sanitaria > Sanità2030 > La strategia di politica sanitaria del Consiglio federale 2020–2030 (stato: 10.12.2024).
41 CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, Base legale e condizioni quadro finanziarie per assicurare l’assistenza sanitaria nell’ambito delle malattie rare. Rapporto del Consiglio federale in adempimento dei postulati 18.3040 Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN del
23 febbraio 2018, 15.4181 Amherd Viola del 17 dicembre 2015 e 10.4055 Humbel Ruth del 16 dicembre 2010, 2021, pag. 37. Consultabile all’indirizzo: www.parlamento.ch > 18.3040 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses (stato: 26.2.2024)
42 Bollettino ufficiale del Consiglio degli Stati (BU 2021 S 1209). 16/59