Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 59 pagine
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zione e di consulenza rivolte alle persone affette da una malattia rara, ai professionisti sanitari e ad altre cerchie di persone interessate. La valutazione dell’appropriatezza degli aiuti finanziari concessi a tali organizzazioni può essere verificata con la dovuta attenzione durante la procedura di domanda e in seguito accompagnata e controllata.
L’attuazione delle disposizioni sul registro sancite a livello di legge e di ordinanza è di competenza del Consiglio federale, che può successivamente incaricare un’autorità federale della vigilanza sul registro. La concessione di aiuti finanziari può essere gestita dalla Confederazione con un onere sostenibile, poiché le organizzazioni da controllare sono molte poche e dovrebbero perlopiù essere già note all’UFSP.
Non sono necessarie ulteriori disposizioni d’esecuzione, in particolare in rapporto a competenze di controllo, misure amministrative e possibilità sanzionatorie, perché in tale ambito la legge del 5 ottobre 199055 sui sussidi (LSu) e la legge federale del 25 settembre 202056 sulla protezione dei dati (LPD) sono applicabili in via sussidiaria e sono sufficienti. Le autorità di vigilanza e di esecuzione possono eseguire i controlli necessari sulla base di tali disposizioni.
3.4.3 Valutazione dell’esecuzione
Il Consiglio federale può richiedere una valutazione a tempo debito. A tale scopo non è necessaria una base speciale nella nuova legge poiché tale valutazione non richiede informazioni specifiche che devono essere fornite da Cantoni o privati.
4 Commento ai singoli articoli
Ingresso
La competenza della Confederazione di emanare disposizioni sulla lotta contro le malattie rare deriva dall’articolo 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale57 (Cost.), secondo cui la Confederazione emana prescrizioni sulla lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo e degli animali. Sono considerate «maligne» le malattie che possono comportare un danno grave alla salute o addirittura avere esito letale.58 Nel caso presente, la lotta contro le «malattie rare» concerne per definizione soltanto le malattie umane che possono avere esito letale o invalidante (cfr. art. 1 cpv. 1). Pertanto, le malattie rare ai sensi della presente legge sono sempre anche malattie maligne secondo l’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost.
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
Capoverso 1: lo scopo del presente avamprogetto è quello di combattere le malattie rare. La nozione di «lotta» ai sensi dell’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost. comprende tra l’altro lo screening, la prevenzione e la terapia, oltre alla ricerca legata a tali aspetti. Comprende non soltanto misure repressive, ma anche preventive. L’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost. implica la definizione di un obiettivo: la Costituzione stabilisce lo scopo, ma lascia al legislatore la libertà di scegliere come raggiun-
55 RS 616.1
56 RS 235.1
57 RS 101
58 SCHÜPBACH, MIKE / FORSTER, PETER / ZELTNER, THOMAS: Krankheitsbekämpfung. In: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht - Gesundheitsrecht, Bd. VIII. Basilea 2005: Helbing & Lichtenhahn. Pag. 191 segg., n. marg. 8. POLEDNA TOMAS / RÜTSCHE BERNHARD in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar. 4a ed. Zürich: Dike / Schulthess zu Art. 118 BV, n. marg. 38. 23/59