Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 59 pagine
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di un registro delle malattie rare sia la determinazione, la designazione e il controllo delle strutture di assistenza specializzate nonché l’attività di informazione e di consulenza svolte da organizzazioni di diritto pubblico e privato hanno l’obiettivo di garantire, coordinare e diffondere informazioni. In ultima analisi, la trasparenza così creata sull’offerta di installazioni e mezzi punta a combattere le malattie rare e a migliorare le condizioni di ricerca in questo ambito (cfr. lett. d);
- sostenere la ricerca nell’ambito delle malattie rare e promuovere la valutazione della
qualità della diagnosi e della terapia (lett. d): quale ulteriore strumento di lotta contro le malattie, l’avamprogetto punta a sostenere la ricerca nell’ambito delle malattie rare e a ottimizzare la valutazione della qualità della diagnosi e della terapia;
- sostenere persone, gruppi di persone e istituzioni nella lotta contro le malattie rare
(lett. e): in particolare anche gli individui o i gruppi di individui con caratteristiche comuni (p. es. portatori di una determinata malattia) devono essere messi in condizione, mediante informazioni, raccomandazioni e consulenze, di contribuire alla lotta contro le malattie rare per conto proprio e insieme ad altre persone interessate. L’avamprogetto intende segnatamente anche diminuire l’isolamento delle persone interessate e creare possibilità di auto-aiuto.
Oltre a definire lo scopo della legge, il presente articolo fornisce indicazioni per la concessione di aiuti finanziari secondo gli articoli 25 e 28 del presente avamprogetto.
Art. 2 Oggetto
Capoverso 1: l’avamprogetto disciplina i seguenti aspetti (per i dettagli v. il cap. 2, art. 3 segg.):
- lettera a: la registrazione delle malattie rare nonché i diritti delle persone affette da
una malattia rara (pazienti);
- lettera b: i compiti del servizio di registrazione delle malattie rare (servizio di regi-
strazione);
- lettera c: il registro delle malattie rare (registro);
- lettera d: i compiti del servizio di coordinamento dei dati sulle malattie rare (servizio
di coordinamento dei dati).
Capoverso 2: l’avamprogetto disciplina inoltre la concessione di aiuti finanziari per:
- lettera a: determinare e designare le strutture di assistenza specializzate in malattie
rare nonché controllare la designazione;
- lettera b: svolgere attività di informazione e di consulenza sulle malattie rare.
Come già menzionato, per la lotta alle malattie rare servono anche misure informali (p. es. l’informazione e l’auto-aiuto; v. commento all’art. 1 cpv. 1 e 2).