Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 59 pagine

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Capoverso 2: la disposizione chiarisce che le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica ai sensi del capoverso 1 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS per adempiere il loro obbligo di notifica secondo la presente legge.

Art. 5 Diritto esecutivo

Capoverso 1: la disposizione delega al Consiglio federale il compito di definire con maggiore precisione i contenuti e le condizioni quadro delle notifiche ai sensi dell’articolo 4. L’obiettivo è quello di garantire un disciplinamento flessibile che, se necessario, possa segnatamente adattarsi all’attuale stato della scienza e della tecnica. Vanno quindi stabiliti in maggiore dettaglio: la cerchia delle persone e delle istituzioni soggette all’obbligo di notifica (lett. a), le malattie rare interessate dall’obbligo di notifica (lett. b), i dati da notificare nel caso specifico (lett. c), la modalità di trasmissione dei dati (lett.

d) e i termini della notifica (lett. e).

In vista della trasformazione digitale del sistema sanitario, i dati devono essere trasmessi nel modo più semplice possibile. Il Consiglio federale stabilirà nel diritto esecutivo i necessari parametri, segnatamente gli standard per le interfacce di trasmissione nonché i formati e la struttura dei dati. Come in altri settori analoghi, nel contesto dell’introduzione e dell’utilizzo di ulteriori strumenti digitali bisogna sempre prestare attenzione all’interoperabilità e alle interfacce dei vari sistemi, in modo da trattare i dati nel modo più efficiente possibile e automatizzare le attività per quanto possibile. Inoltre, le esperienze fatte finora in settori simili hanno dimostrato che requisiti tecnici prescritti in modo unitario possono svolgere un ruolo decisivo nel garantire che, nella prassi, le notifiche siano inviate, ricevute ed elaborate in modo opportuno ed efficiente. L’avamprogetto crea così le basi legali per obbligare le persone e le istituzioni notificanti ad applicare, ove opportuno, norme e standard predefiniti e unitari per lo scambio digitale di informazioni.

Capoverso 2: il Consiglio federale garantisce che tutte le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica possano adempiere tale obbligo a fronte di un onere amministrativo proporzionato. Se, in vista della trasformazione digitale del sistema sanitario, i dati saranno trasmessi nel modo più semplice possibile (cpv. 1), l’onere amministrativo derivante dall’obbligo di notifica per le persone e le istituzioni che vi sono soggette dovrà essere ragionevole e idealmente il più esiguo possibile. In concreto ciò significa che potrebbero essere emanate disposizioni differenziate tenendo conto dello stato della tecnica. È ipotizzabile, per esempio, che il diritto esecutivo stabilisca standard per le interfacce che dovrebbero essere implementate dai sistemi informativi delle istituzioni soggette all’obbligo di notifica (p. es. gli ospedali); in altre parole, per ridurre al minimo l’onere amministrativo e semplificare l’adempimento dell’obbligo di notifica, alcune di queste istituzioni sarebbero obbligate a investire in una soluzione tecnica per la parte dell’interfaccia che fornisce i dati. Si potrebbe anche pensare di richiedere al servizio di registrazione di accettare la trasmissione di dati mediante un’interfaccia elettronica, senza che le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica siano costrette a utilizzare questo canale (cfr. art. 13 della legge federale del 17 marzo 202364 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità [LMeCA]). A chi è soggetto all’obbligo di notifica (p. es. i medici liberi professionisti) potrebbe anche essere concessa la possibilità di utilizzare una soluzione a bassa soglia (p. es. la trasmissione dei dati mediante compilazione e inoltro di un modulo di

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