Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 59 pagine
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né per le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica né per le persone interessate. Il corrispondente obbligo di informazione da parte di persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica comporterebbe per queste ultime un carico di lavoro supplementare. In base all’esperienza, anche per questi motivi una tale informazione decentralizzata presenta talvolta una qualità eterogenea e insoddisfacente, a discapito della partecipazione e dell’autodeterminazione delle persone interessate. Per contro, un’informazione unitaria in tutta la Svizzera fornita da un unico servizio permette segnatamente di garantire che tutte le persone interessate ricevano informazioni della medesima qualità. Conformemente al presente avamprogetto e per tutta una serie di ragioni, tale informazione è fornita dal servizio di registrazione e dopo che gli sono stati notificati i dati delle persone interessate di cui all’articolo 4 (cfr. art. 6 cpv. 1). Ciò permette in particolare di garantire a tutti i pazienti:
- di essere informate in modo completo;
- che il momento in cui è avvenuta l’informazione possa essere iscritto in modo cor-
retto e verificabile nel registro;
- che, una volta avvenuta l’informazione, sia concesso il periodo di riflessione ade-
guato e la prova di tale concessione sia iscritta in modo corretto e verificabile nel registro.
Capoverso 2: per ragioni di brevità, qui e in seguito per designare i pazienti i cui dati sono registrati l’avamprogetto e il rapporto esplicativo usano l’espressione «pazienti registrati» (cfr. in particolare gli art. 14 cpv. 1 e 18 lett. c), anche se ovviamente non sono le persone in quanto tali ad essere registrate. Tale espressione si riferisce alle persone i cui dati sono iscritti nel registro. L’articolo 9 disciplina le conseguenze di un’opposizione secondo il capoverso 1: se una persone interessata non è stata informata entro un termine utile secondo i requisiti di legge di cui all’articolo 6 (lett. a) o si oppone alla registrazione dei suoi dati trasmessi dalle persone e dalle istituzioni soggette all’obbligo di notifica (lett. b), il servizio di registrazione deve distruggere tali dati senza indugio e rinunciare a registrarli, fatti salvi i dati eventualmente necessari secondo l’articolo 9 capoverso 3, per esempio per documentare l’avvenuta opposizione.
La disposizione sancisce il diritto dei pazienti registrati di opporsi, in ogni momento e senza addurre motivi, a una serie di attività o di trattamenti dei dati legati alla registrazione:
- Diritto di opporsi all’invito a partecipare a progetti di ricerca o a gruppi di auto-aiuto
(lett. a): una persona registrata può opporsi alla possibilità che il servizio di registrazione le chieda, secondo le disposizioni dell’articolo 14, se desidera partecipare a progetti di ricerca riguardanti persone affette da una malattia rara o aderire a gruppi di auto-aiuto correlati alla malattia.
- Diritto di opporsi alla riutilizzazione dei dati registrati a scopo di ricerca o di valuta-
zione della qualità della diagnosi e della terapia secondo l’articolo 17 (lett. b): una persona registrata può ugualmente opporsi alla possibilità che i suoi dati registrati siano riutilizzati a scopo di ricerca o di valutazione della qualità della diagnosi e della terapia (art. 20).
- Diritto di opporsi alla riutilizzazione dei dati, conservati da persone e istituzioni sog-
gette all’obbligo di notifica, a scopo di ricerca o di valutazione della qualità della diagnosi e della terapia secondo l’articolo 18 (lett. c): una persona registrata può infine opporsi anche alla possibilità che i dati delle sue cartelle cliniche siano riutilizzati a scopo di ricerca o di valutazione della qualità della diagnosi e della terapia (art. 20).