Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 59 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 6 Informazione

Come parte della loro autodeterminazione, i pazienti hanno il diritto di essere informati debitamente e in forma adeguata sull’obbligo di notifica e sulla registrazione delle malattie rare. È compito del servizio di registrazione informante garantire che le persone interessate siano informate debitamente e in forma adeguata sui seguenti aspetti:

- La natura, lo scopo e l’estensione del trattamento dei dati secondo la presente legge

(lett. a): il compito di informare una persona interessata sulla natura, lo scopo e l’estensione del trattamento dei suoi dati spetta alle persone e alle istituzioni soggette all’obbligo di notifica (cfr. art. 4), al servizio di registrazione (cfr. art. 8 lett. a, 13–15 e 35) nonché talvolta al servizio di coordinamento dei dati (cfr. art. 8 lett. b e c, 20–23 e 35), all’Ufficio federale di statistica (UST; cfr. art. 20 cpv. 2 lett. b n. 2, 23 e 35) e ai servizi federali responsabili della vigilanza (cfr. art. 18 lett. d e 35). Pertanto, ogni persona interessata va informata su:

- quali dati in primis devono essere trasmessi dalle persone soggette all’obbligo di notifica al servizio di registrazione in modo che quest’ultimo li registri, salvo eventuali opposizioni;

- come, a quale scopo e in che misura il servizio di registrazione tratta in seguito i suoi dati in caso di opposizione o di mancata opposizione;

- tutti gli altri possibili trattamenti dei dati in base alle ulteriori decisioni della persona interessata (cfr. lett. c e art. 8 cpv. 2), per esempio nell’ambito della riutilizzazione a scopo di ricerca (art. 21 segg.).

- I compiti del servizio di registrazione (lett. b): l’informazione serve anche a spiegare

alla persona interessata l’utilità della registrazione e a illustrarle le attività del servizio di registrazione.

- I loro diritti per quanto concerne l’opposizione di cui all’articolo 8 e la protezione dei

dati (lett. c): secondo la lettera c, la persona interessata va informata del suo diritto di opporsi in ogni momento alla registrazione dei suoi dati (art. 8 cpv. 1). Ciò include anche l’informazione sul diritto illimitato di sapere se i dati che la riguardano vengono trattati e, in caso affermativo, quali dati sono e quale servizio li tratta (art. 10 cpv. 2).

- Le misure di protezione e sicurezza dei dati personali trattati (lett. d): la disposizione

garantisce che le persone interessate siano informate anche sulle misure adottate per la protezione (dei dati) e la sicurezza (dell’informazione) dei dati personali raccolti.