Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 59 pagine
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Capoverso 3: i pazienti possono presentare le opposizioni secondo i capoversi 1 e 2 presso il servizio di registrazione o iscriverle direttamente nel registro. Conformemente al presente avamprogetto e per tutta una serie di ragioni, il servizio di registrazione riceve in modo centralizzato le opposizioni (ad eccezione di quelle iscritte direttamente nel registro dalle persone interessate). Segnatamente, in questo modo è possibile attuare immediatamente un’opposizione alla registrazione (art. 8 cpv. 1) senza ulteriori trattamenti dei dati da parte di altri servizi (in particolare di persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica); in altre parole, il servizio di registrazione può procedere senza indugio alla distruzione o all’anonimizzazione dei dati trattati ai sensi dell’articolo 9 capoversi 1 e 2. Il Consiglio federale stabilisce nello specifico le modalità di opposizione (art. 11 lett. c).
Art. 9 Conseguenze in caso di mancata informazione o di opposizione
Capoverso 1: una volta ricevuta una notifica ai sensi dell’articolo 4, il servizio di registrazione deve informare i pazienti debitamente e in forma adeguata secondo le disposizioni dell’articolo 6 entro un termine utile (stabilito dal Consiglio federale, art. 11 lett. a). Se tale requisito legale non è adempiuto, il servizio di registrazione non può registrare i dati trasmessi dalle persone e dalle istituzioni soggette all’obbligo di notifica e deve distruggerli. Il servizio di registrazione deve distruggere tali dati anche in caso di opposizione entro il periodo di riflessione (art. 7); sono eccettuati i dati necessari per documentare l’avvenuta opposizione.
Capoverso 2: come in altri ambiti, anche in questo caso se la persona interessata si oppone alla registrazione successivamente non è invece possibile distruggere i dati già registrati. Ciò limiterebbe, tra l’altro, le funzioni di informazione e trasparenza del registro e falserebbe le analisi epidemiologiche già effettuate. Pertanto, dopo un’opposizione il servizio di registrazione anonimizza immediatamente i dati già registrati. Se invece un paziente registrato si oppone unicamente a determinati ulteriori trattamenti dei suoi dati registrati o di altri dati (art. 8 cpv. 2), ciò non concerne l’effettiva tenuta del registro o i dati registrati in questo contesto. In tal caso, il servizio di registrazione si limita ad annotare nel registro le opposizioni presentategli (cfr. cpv. 3).
Capoverso 3: il servizio di registrazione deve annotare nel registro le opposizioni presentategli secondo l’articolo 8 capoverso 2, in modo da garantire che siano rispettate e seguite, se del caso (p. es. in caso di richieste di ricercatori secondo l’art. 14 cpv. 1).
Art. 10 Accesso e sostegno
Capoverso 1: secondo le disposizioni dell’articolo 25 LPD, ogni paziente ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento informazioni sui dati che lo concernono. Questo diritto consente alla persona interessata in particolare di verificare se è stato tenuto conto di un’eventuale opposizione alla registrazione, nonché di accertarsi del contenuto dei dati registrati. Una restrizione del diritto d’accesso, prevista in determinati casi nella LPD (art. 26 LPD), non deve essere ammessa. Non si ravvisano motivi che potrebbero giustificare una tale restrizione nell’ambito della registrazione delle malattie rare.