Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 59 pagine
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Capoverso 3: l’avamprogetto prevede che l’UFSP metta a disposizione del servizio di registrazione un sistema di registrazione per adempiere i suoi compiti (cfr. art. 13–15). All’UFSP è quindi attribuito il compito di sviluppare (o far sviluppare) e gestire (o far gestire) un sistema di registrazione idoneo destinato al servizio di registrazione. In merito all’onere connesso si rimanda al commento al capitolo 5.1.1 seg.
Art. 13 Tenuta del registro
La disposizione definisce le basi fondamentali per la tenuta del registro da parte del servizio di registrazione.
Capoverso 1: il servizio di registrazione riceve le notifiche di cui all’articolo 4 e ne verifica il contenuto. Questa disposizione costituisce la base affinché il servizio di registrazione possa effettuare il processo di registrazione e gli ulteriori trattamenti dei dati secondo i requisiti di legge e gli obiettivi prefissati dell’avamprogetto. Il servizio di registrazione può inoltre registrare i dati notificati soltanto se il paziente è stato informato secondo l’articolo 6, se in seguito gli è stato accordato un adeguato periodo di riflessione secondo l’articolo 7 e se infine non si è opposto alla registrazione.
Capoverso 2: sia gli obiettivi perseguiti mediante il registro delle malattie rare sia i requisiti della legislazione generale sulla protezione dei dati presuppongono che i dati iscritti nel registro siano esatti, completi e aggiornati come richiesto dallo scopo della legge. Spetta al servizio di registrazione garantire che ciò avvenga. Ciò implica a sua volta una serie di attività − e di relative competenze del servizio di registrazione −, segnatamente:
- Completare e rettificare i dati notificati (lett. a): a tal fine, il servizio di registrazione
può − e all’occorrenza deve − richiedere i dati necessari presso le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica.
- Completare con il numero AVS i dati notificati secondo l’articolo 38 capoverso 4
(lett. b): chi tiene un registro contenente dati personali dei pazienti e dati sulla diagnosi di malattie rare deve notificarli al servizio di registrazione entro quattro anni dall’entrata in vigore della legge (art. 38 cpv. 4). Prima di registrarli, il servizio di registrazione completa tali dati con il numero AVS confrontandoli con i dati dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC).
- Completare e aggiornare i dati relativi all’identità delle persone registrate (lett. c): a
tal fine, il servizio di registrazione può e deve confrontare i relativi dati figuranti nel registro con quelli dell’UCC e del sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche.
- Completare la data di decesso e le cause del decesso (lett. d): a tal fine, il servizio
di registrazione può e deve confrontare i relativi dati figuranti nel registro rispettivamente con quelli dell’UCC e con quelli della statistica delle cause di morte dell’UST.