Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 59 pagine
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Art. 14 Invito a partecipare a progetti di ricerca e gruppi di auto-aiuto
Capoverso 1: le misure previste dall’avamprogetto mirano tra l’altro a sostenere la ricerca nell’ambito delle malattie rare (art. 1 cpv. 2 lett. d). Su richiesta dei ricercatori con un piano di studio corrispondente, il servizio di registrazione chiede ai pazienti registrati − fatta salva una loro opposizione (art. 8 cpv. 2 lett. a) − se desiderano partecipare a progetti di ricerca riguardanti persone affette da una malattia rara. Questi progetti di ricerca con persone coinvolgono direttamente le persone interessate e comportano attività di ricerca su di esse o il rilevamento di dati che le riguardano (p. es. sperimentazioni cliniche con esseri umani; studi con questionari). Ciò li differenzia da altri progetti di ricerca che riutilizzano dati già rilevati concernenti le persone interessate senza doverle coinvolgere personalmente in attività di ricerca (cfr. art. 20 segg.).
Capoverso 2: un ulteriore obiettivo dell’avamprogetto è migliorare la messa in rete delle persone affette da una malattia rara, segnatamente allo scopo di rafforzare la lotta contro tali malattie (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. e). Su richiesta di una persona registrata con la stessa malattia, il servizio di registrazione chiede pertanto alle persone registrate − fatto salva una loro opposizione (art. 8 cpv. 2 lett. a) − se desiderano aderire a un gruppo di auto-aiuto.
Art. 15 Altri compiti
Capoverso 1: per raggiungere gli scopi dell’avamprogetto potrebbe essere opportuno, anche alla luce dei compiti del servizio nazionale di registrazione dei tumori (art. 14– 20 LRMT), che il servizio di registrazione svolga anche altri compiti. Concretamente:
- provvedere a un’analisi epidemiologica regolare dei dati registrati (lett. a):
- sostenere la ricerca e la valutazione della qualità della diagnosi e della terapia
nell’ambito delle malattie rare (al di là dell’art. 14 cpv. 1, (lett. b);
- informare regolarmente i pazienti registrati sui gruppi di auto-aiuto esistenti e la po-
polazione sulla registrazione delle malattie rare (lett. c);
- pubblicare annualmente le principali analisi epidemiologiche (cfr. lett. a) in una
forma rispondente ai bisogni degli utenti e regolarmente un rapporto sanitario nazionale sulle malattie rare in Svizzera (lett. d).
Resta ancora da valutare in dettaglio se ed eventualmente in che misura lo svolgimento di questi altri compiti risponda a un bisogno concreto, sia opportuno dal punto di vista tecnico e possa essere garantito con un onere finanziario adeguato per la Confederazione. La disposizione attribuisce pertanto al Consiglio federale la competenza di incaricare eventualmente il servizio di registrazione di svolgere i compiti menzionati.
Capoverso 2: se il Consiglio federale incarica il servizio di registrazione di pubblicare analisi epidemiologiche o un rapporto sanitario nazionale (cpv. 1 lett. d), la pubblicazione non deve permettere di risalire ai pazienti e alle istituzioni interessati.