Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 59 pagine

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- i requisiti per l’infrastruttura di dati di cui all’articolo 21, comprese le esigenze rela-

tive alla sicurezza delle informazioni e alla protezione dei dati (lett. d).

- i requisiti per l’infrastruttura di dati di cui all’articolo 21, comprese le esigenze rela-

tive alla sicurezza delle informazioni e alla protezione dei dati (lett.e).

Capoverso 2: nel fare ciò, il Consiglio federale garantisce che tutte le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettera a possano adempiervi a fronte di un onere amministrativo proporzionato. Tale obbligo completa in modo speculare quello di cui all’articolo 5 capoverso 2; pertanto si rimanda integralmente al relativo commento.

Capoverso 3: infine, il Consiglio federale può autorizzare l’UFSP a stabilire una o più esigenze di cui al capoverso 1, con il coinvolgimento del servizio di coordinamento dei dati. Tale competenza completa in modo speculare quella di cui all’articolo 5 capoverso 3; pertanto si rimanda integralmente al relativo commento.

Capitolo 3: Aiuti finanziari

Sezione 1: Aiuti finanziari per la determinazione, la designazione e il controllo delle strutture di assistenza specializzate

Art. 25 Aiuti finanziari

Frase introduttiva: l’avamprogetto stabilisce che, nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere aiuti finanziari per determinare e designare le strutture di assistenza specializzate. Tale misura permette di identificare le strutture di assistenza e di migliorare le informazioni corrispondenti nell’ambito delle malattie rare.

Lettera a: gli aiuti finanziari della Confederazione devono contribuire a garantire che gli attori del sistema sanitario continuino a raccogliere e diffondere le informazioni relative alle malattie rare importanti per la salute, nonostante le condizioni attualmente molto difficili dovute all’isolamento dei pazienti e alla frammentazione delle informazioni in tale ambito. A causa della rarità delle malattie, la designazione è caratterizzata dal principio per cui sono le strutture di assistenza specializzate a orientarsi secondo le competenze e le infrastrutture esistenti e non viceversa. La designazione non ha alcun valore giuridico, ma è di carattere puramente informativo e serve unicamente a facilitare l’individuazione delle strutture esistenti. Sostenere questo processo significa anche far sì che gli sviluppi in Svizzera tengano il passo con gli sforzi europei volti all’istituzione di reti di riferimento internazionali per le malattie rare.

Lettera b: la Confederazione può concedere aiuti finanziari anche per controllare di volta in volta se le designazioni delle strutture di assistenza specializzate in malattie rare sono ancora appropriate. In questo modo, il beneficiario degli aiuti finanziari provvede anche al controllo periodico delle strutture di assistenza designate e può richiedere ogni volta aiuti finanziari a tal fine. Idealmente, le strutture designate sono controllate regolarmente ogni quatto anni; tale intervallo non è tuttavia sancito nella legge.

Art. 26 Condizioni

Frase introduttiva: gli aiuti finanziari sono concepiti come aiuti finanziari discrezionali. La discrezionalità è circoscritta mediante le condizioni di cui all’articolo 26.