Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 59 pagine
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L’avamprogetto stabilisce inoltre esplicitamente che gli aiuti finanziari possono essere concessi per designare strutture di assistenza specializzate soltanto se l’organizzazione in questione è di pubblica utilità. Si intende così evitare che attori commerciali possano influenzare in questo modo l’offerta sanitaria e la pianificazione ospedaliera cantonali.
Lettera a: la presente disposizione stabilisce i requisiti dei regolamenti o degli statuti che un’organizzazione di diritto pubblico o privato deve soddisfare per poter ottenere aiuti finanziari. Tali requisiti si basano sugli obiettivi prefissi finora per la designazione delle strutture di assistenza specializzate.
L’autorità esecutiva può controllare se il regolamento o lo statuto sia effettivamente conforme al momento dell’esame della domanda di aiuto finanziario. Può inoltre verificare se nella prassi l’organizzazione si attiene effettivamente alle disposizioni del regolamento o dello statuto (p. es. visionando i documenti delle riunioni o un rapporto periodico sulle attività).
Lettera b: per valutare se sia presumibile che l’organizzazione rispetterà i criteri di designazione di cui all’articolo 27, nel presente contesto è possibile basarsi soltanto su caratteristiche strutturali, che includono non soltanto le qualifiche professionali, ma anche l’esperienza delle persone ingaggiate.
Lettera c numero 1: la struttura, i processi e la pianificazione dell’organizzazione che richiede un aiuto finanziario devono garantire che le strutture di assistenza designate soddisfino i criteri di cui all’articolo 27.
Lettera c numero 2: il richiedente deve poter indicare in che modo sono coinvolte le cerchie interessate in Svizzera.
Lettera c numero 3: poiché lo scopo degli aiuti finanziari è solo quello di promuovere la raccolta e la diffusione di informazioni, e non influenzare il contenuto di tali informazioni, l’avamprogetto non interviene nella pianificazione cantonale dell’assistenza sanitaria, ma si limita a sostenere la raccolta di informazioni che possono essere utili per la valutazione delle strutture di assistenza. Il beneficiario degli aiuti finanziari è tenuto a rispettare le pianificazioni cantonali.
Secondo l’articolo 1 della Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata (CIMAS)71, quest’ultima comprende prestazioni caratterizzate dalla loro rarità, dal loro elevato potenziale d’innovazione, da un elevato dispendio di risorse umane e tecniche o da procedure terapeutiche complesse. Almeno tre di questi criteri devono essere soddisfatti; tuttavia, tra questi deve esservi sempre il criterio della rarità della terapia.72 Il concetto di medicina altamente specializzata è pertanto legato alla rarità di una prestazione medica, ma non necessariamente alla rarità di una malattia. Nondimeno, a seconda del caso anche le malattie rare possono essere trattate mediante la medicina altamente specializzata.
Lettera c numero 4: nel verificare se un’organizzazione debba ricevere aiuti finanziari, l’autorità esecutiva può anche considerare se per la determinazione, la designazione e il controllo delle strutture di assistenza specializzate tale organizzazione scelga un approccio che le consenta di tener conto degli sviluppi internazionali, di cui fanno parte
71 CONFERENZA SVIZZERA DELLE DIRETTRICI E DEI DIRETTORI CANTONALI DELLA SANITÀ (CDS), Interkantonale Vereinbarung über die hochspezialisierte Medizin (IVHSM), 2008. Consultabile all’indirizzo: http://www.gdk-cds.ch > Hochspezialisierte Medizin > Organisation > Dokumente (stato: 5.3.2025).
72 HAUSER, SILVIO (2015): Hochspezialisierte Medizin im föderalistischen System der Schweiz. Zurigo: Schulthess Verlag 2025. N. marg. 26. 43/59