Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 40 pagine
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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo
originariamente pianificato o dal provvedimento supplementare devono essere descritti e motivati in modo dettagliato e devono essere illustrate le misure correttive previste (lett. c).
L’UFE può richiedere ulteriori informazioni se queste sono necessarie per la concessione dell’aiuto finanziario o per la conclusione del progetto. Tali informazioni possono riguardare per esempio i ricavi dai diritti di emissione dei gestori di impianti SSQE che non hanno dovuto essere restituiti grazie al provvedimento attuato (cpv. 4).
Articolo 16 Versamento degli aiuti finanziari
Il versamento dell’aiuto finanziario avviene dopo l’approvazione del rapporto conclusivo secondo l’articolo 15 capoverso 2. Se un rapporto conclusivo è incompleto, l’aiuto finanziario viene trattenuto sino a quando il rapporto conclusivo non sarà corretto e approvato. Nel caso di provvedimenti particolarmente dispendiosi in termini di costi, possono essere effettuati pagamenti anticipati sotto forma di versamenti rateali prima che il provvedimento sia completamente attuato e la tecnologia o il processo sia messo in servizio. A tal fine vengono definiti obiettivi intermedi per lo stato di attuazione (art. 12 cpv. 3 lett. h), che devono essere raggiunti affinché si possa procedere a un pagamento (cpv. 1). Un versamento rateale può essere effettuato in misura corrispondente ai costi già sostenuti dal beneficiario dell’aiuto finanziario, e comunque al massimo per l’80 per cento dell’ammontare complessivamente disposto. Il provvedimento dev’essere completamente attuato entro la fine del 2035 (art. 14 cpv. 1). I contributi d’investimento o d’esercizio sono erogati fino al 31 dicembre 2038. A tal fine, il rapporto conclusivo completo e corretto, unitamente al rendiconto conclusivo dei costi, dev’essere presentato all’UFE entro il 1º luglio 2038. Se i conteggi sono presentati dopo tale data, non sussiste più alcun diritto a un aiuto finanziario. Dopo il 31 dicembre 2038 non saranno più erogati aiuti finanziari (cpv. 2).
Secondo gli articoli 28–30 LSu, se l’impresa non adempie al proprio impegno nonostante il sollecito, o vi adempie solo in modo inadeguato, l’aiuto finanziario non viene erogato in tutto o in parte oppure ne viene richiesta la restituzione. La restituzione proporzionale dell’aiuto finanziario può inoltre essere richiesta: se un impegno pertinente correlato a un provvedimento promosso non è stato attuato entro i termini, per esempio se non è avvenuta la sostituzione di vettori energetici fossili con energie rinnovabili o se è stata utilizzata elettricità ottenuta da fonti fossili. È possibile chiedere la restituzione anche dei contributi d’esercizio già erogati che non valgono come costi d’esercizio, per esempio se nel caso di un provvedimento relativo a tecnologie CCS lo stoccaggio previsto non è avvenuto o è avvenuto solo in parte.
Articolo 17 Pubblicazione di informazioni
Le informazioni sui provvedimenti promossi vengono pubblicate nel rispetto del segreto di fabbricazione e d’affari. La pubblicazione può essere effettuata per esempio sulla pagina Internet dell’UFAM e dell’UFE; per questo motivo sono menzionati entrambi gli uffici. Vengono pubblicati i nomi e gli indirizzi di tutte le imprese coinvolte e dei rispettivi stabilimenti d’impresa. Oltre all’ammontare e alla forma dell’aiuto finanziario concesso, vengono pubblicati con un sufficiente grado di dettaglio anche i contenuti pertinenti delle domande, per esempio le informazioni di cui all’articolo 12 capoverso 3, nonché i contenuti pertinenti dei rapporti conclusivi e dei rapporti di valutazione. La pubblicazione delle informazioni serve a consentire l’utilizzo delle esperienze fatte dai cosiddetti «early movers» al fine di accrescere la probabilità di successo nell’attuazione di provvedimenti presso altre imprese. Si contribuisce in tal modo a far sì che entro il 2050 tutte le imprese presentino un saldo netto delle emissioni pari a zero.
Sezione 3: Copertura dei rischi legati alle reti termiche e accumulatori termici a lungo termine
Articolo 18 Disposizioni generali
I rischi d’investimento per le reti termiche nuove e potenziate il cui calore è prodotto da fonti rinnovabili o proviene dal calore residuo, nonché per i nuovi accumulatori termici a lungo termine che sono collegati a una rete termica possono essere coperti (cpv. 1). Vengono coperti solo i rischi che non rientrano nella
20/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275