Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 40 pagine
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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo
Articolo 20 Accumulatori termici a lungo termine
Quale presupposto per una copertura, un accumulatore termico a lungo termine deve raggiungere una determinata dimensione. L’accumulatore dev’essere messo in relazione con l’approvvigionamento di calore mediante la rete termica e deve essere in grado di accumulare energia termica per almeno tre mesi oppure la capacità di stoccaggio dev’essere pari ad almeno sette giorni di esercizio a pieno carico (cpv. 1 lett. a).
Diversamente dall’accumulo di calore nel sottosuolo, i bacini di stoccaggio interrati necessitano di una superficie più ampia. Solo i gestori di bacini di stoccaggio interrati innovativi a doppio utilizzo possono coprire i rischi d’investimento (cpv. 1 lett. b). Un esempio di doppio utilizzo può essere un utilizzo commerciale come una serra, un impianto solare, un parcheggio o una superficie di compensazione ecologica.
Infine, un accumulatore termico a lungo termine può essere coperto solo se il calore residuo non proviene da processi di combustione (cpv. 1 lett. c). Il processo di combustione può essere eseguito in qualsiasi momento, motivo per cui una combustione deve avvenire quando il calore viene consumato: c’è motivo di stoccare in un accumulatore l’energia convertita anziché mantenerla nella forma originaria (p. es. legno). È escluso il calore residuo che viene comunque generato come prodotto secondario in altri processi (p. es. IIRU).
Nel caso degli accumulatori termici a lungo termine è possibile coprire il mancato doppio utilizzo della superficie di un bacino di stoccaggio interrato oppure il mancato raggiungimento (oltre il 15 % in meno) su base annua dell’efficienza di stoccaggio prevista (cpv. 2).
Il capoverso 3 descrive i costi computabili che possono essere coperti ossia, per gli accumulatori termici, i costi per un nuovo doppio utilizzo qualora il doppio utilizzo venga meno (lett. a) o i costi d’investimento non più ammortizzabili nel caso di capacità di accumulo insufficiente (lett. b).
Secondo il capoverso 4, nel caso degli accumulatori termici la copertura è esclusa anche se l’efficienza di stoccaggio non è raggiunta per motivi tecnici (lett. a). Anche qui vengono coperti solo i rischi che non rientrano nella sfera d’influenza del gestore. Viene inoltre chiarito che le sonde geotermiche non rappresentano accumulatori a lungo termine ai sensi dell’articolo 20 e non possono essere coperte (lett. b).
Articolo 21 Domanda
La domanda di copertura dev’essere presentata al più tardi al momento della presentazione della domanda di autorizzazione edilizia. All’UFE compete la valutazione delle domande (cpv. 1).
Il capoverso 2 stabilisce che la domanda deve comprendere tutte le informazioni pertinenti per la sua valutazione. I requisiti relativi alla documentazione da allegare alla richiesta sono definiti in una direttiva. Per gli accumulatori termici a lungo termine occorre per esempio prevedere l’efficienza di stoccaggio mediante idonei modelli di simulazione e previsione.
Articolo 22 Obbligo d’informare e di diligenza
Il destinatario della copertura deve riferire periodicamente in merito allo stato del progetto e alla situazione sul fronte dei rischi e consentire di effettuare verifiche (cpv. 1 lett. a e b).
La messa in servizio delle opere infrastrutturali assicurate e le variazioni sostanziali delle basi su cui poggia la copertura, in particolare le trasformazioni e le nuove costruzioni nonché le variazioni sostanziali nella situazione di rischio, devono essere comunicate tempestivamente all’UFE (cpv. 2 lett. a e b).
Il capoverso 3 stabilisce infine che devono essere adottati tutti i provvedimenti richiesti dalle circostanze per evitare un danno o attenuarlo.
22/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275