Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 40 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo

Articolo 23 Insorgenza del rischio

Il subentrare di un rischio dev’essere comunicato all’UFE entro 60 giorni dall’evento (cpv. 1). Devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per la verifica del danno. L’UFE può richiedere ulteriori documenti (cpv. 2).

Il capoverso 3 definisce in quali casi non viene prestata la copertura accordata. Se il rischio d’investimento è subentrato a causa di difetti nella pianificazione, nella realizzazione o nell’esercizio o se è riconducibile a colpa propria, la copertura non viene prestata (lett. a e b). La copertura non viene inoltre versata se la messa in servizio non è avvenuta in modo tempestivo o se l’impianto ha ricevuto finanziamenti pubblici che coprono già i rischi coperti (lett. c e d).

Capitolo 3: Adattamento ai cambiamenti climatici e protezione contro tali cambiamenti

Articolo 24 Obiettivi strategici per l’adattamento ai cambiamenti climatici

Come base per un modo di procedere mirato e coordinato nell’adattamento ai cambiamenti climatici, l’UFAM, con il coinvolgimento di altri uffici federali e dei Cantoni, analizza regolarmente e in modo intersettoriale i rischi connessi agli effetti dei progressivi cambiamenti climatici (analisi dei rischi climatici). A tal fine tiene conto delle più recenti evidenze scientifiche in materia di cambiamenti climatici e loro effetti, della diversa esposizione dei vari gruppi di popolazione e regioni agli effetti attuali e futuri dei cambiamenti climatici, nonché delle esperienze e dei progressi finora fatti nell’attuazione di misure di adattamento.

Sulla base dell’analisi dei rischi climatici aggiornati, l’UFAM, con il coinvolgimento di altri uffici federali e dei Cantoni, formula obiettivi strategici per l’adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e per la protezione contro tali effetti. In tale contesto, è posta particolare attenzione alla prevenzione dell’aumento dei danni alle persone e ai beni materiali dovuti al clima, in particolare a causa dell'aumento della temperatura media e della variazione delle precipitazioni, a seguito di eventi climatici estremi intensi, frequenti e di lunga durata e a causa dei cambiamenti degli habitat e della composizione delle specie. Il Consiglio federale verifica quindi i contenuti e l’orientamento della strategia «Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera», adattandoli all’occorrenza. Una prima verifica sarà effettuata al 1º gennaio 2026. I provvedimenti degli uffici federali per l’attuazione della strategia di adattamento vengono sintetizzati in un piano d’azione. I provvedimenti di adattamento a livello cantonale sono di competenza dei Cantoni.

Articolo 25 Piattaforma per l’adattamento ai cambiamenti climatici

A sostegno dell’esecuzione e dell’ulteriore sviluppo della strategia «Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera» viene creata la piattaforma per l’adattamento ai cambiamenti climatici (cpv. 1), al cui interno sono rappresentati uffici federali, Cantoni, città e Comuni, nonché il mondo della scienza e dell’economia e le organizzazioni della società civile che si occupano di misure relative agli effetti dei cambiamenti climatici e per la protezione contro tali effetti (cpv. 2).

La piattaforma servirà a garantire e migliorare l’interconnessione e il trasferimento di conoscenze tra tutti i livelli e gli ambiti di competenza (cpv. 3). Si vuole inoltre garantire che gli obiettivi strategici dei livelli statali e di altri operatori poggino su una base di conoscenze uniforme e siano armonizzati tra loro. Sulla base dell’analisi dei rischi climatici (cfr. art. 24 OOCli), la piattaforma effettua a cadenza regolare una valutazione dei campi d’azione e della necessità d’intervento e formula raccomandazioni per l’ulteriore sviluppo della strategia «Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera» all’attenzione dell’UFAM.

Comunica inoltre attivamente con i canali esistenti come per esempio il National Centre for Climate Services NCCS, il Cercle Climat e il Comitato interdipartimentale Clima (CID Clima), coordinandosi con essi. Si vogliono in tal modo sfruttare al meglio le sinergie tra gli organismi, senza pregiudicarne le specifiche competenze e modalità di lavoro.

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