Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 40 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo

L’analisi della rilevanza indica per quali categorie dovrebbero essere riportate misure di riduzione nei cronoprogrammi di imprese e settori in caso di considerazione a titolo volontario delle emissioni a monte e a valle.

Allegato 2 Promozione di tecnologie e processi innovativi

Numero 1: Aiuti finanziari su domanda

Tramite istanza diretta in assenza di limitazioni tematiche, possono essere presentate le domande di provvedimenti che riducono le emissioni di gas serra dirette e indirette di un’impresa o di uno stabilimento d’impresa o le emissioni di gas serra causate dall’impiego di aeromobili, autocarri, trattori a sella e battelli (n. 3). È possibile presentare domanda anche per provvedimenti che consentono di ridurre le emissioni di gas serra in un processo direttamente a monte o a valle dell’impresa o dello stabilimento d’impresa richiedente (n. 4), oppure per provvedimenti che immagazzinano il CO2 in prodotti o nel sottosuolo in modo temporaneo o permanente (CCU, CCUS, CCS, NET, nonché stoccaggio di CO2 biogeno (BECCS = «Bioenergy with Carbon Capture and Storage») o stoccaggio di CO2 direttamente dall’atmosfera (DACCS = «Direct Air Carbon Capture and Storage») (n. 5). L’UFE può stabilire date di riferimento per le istanze dirette; sono previste due date all’anno. Le domande pervenute entro la data di riferimento saranno esaminate per verificarne l’idoneità alla promozione e valutate ai fini della definizione individuale dell’ammontare dell’aiuto finanziario secondo l’articolo 13. Le domande con la valutazione migliore riceveranno un aiuto finanziario (n. 1.1).

Gli aiuti finanziari si rivolgono in via prioritaria alle imprese e agli stabilimenti d’impresa ad alta intensità di gas serra che impiegano una tecnologia innovativa o un processo innovativo, affinché i provvedimenti promossi portino a una riduzione rilevante delle emissioni di gas serra o a emissioni negative. Di conseguenza, si applicano valori soglia per la riduzione annua prevista delle emissioni di gas serra o per il conseguimento di emissioni negative. La valutazione dell’entità dev’essere illustrata in modo plausibile nella domanda. Se diverse imprese si costituiscono in un raggruppamento secondo l’articolo 12 capoverso 2 (p. es. come settore, cluster o consorzio), i valori soglia devono essere rispettati dal raggruppamento.

I valori soglia per le riduzioni previste o per lo stoccaggio previsto di emissioni di gas serra all’anno dipendono dalla fase di sviluppo del provvedimento e da quali emissioni sono finalizzati35 e sono pari a:

• per i provvedimenti della fase di sviluppo 5 (autorizzazione all’immissione in commercio e introduzione sul mercato) che riducono le emissioni di gas serra dirette e indirette: almeno 1000 tonnellate di CO2eq (n. 1.2);

• per i provvedimenti della fase di sviluppo 6 (diffusione sul mercato) che riducono le emissioni di gas serra dirette e indirette: almeno 5000 tonnellate di CO2eq (n. 1.3);

• per i provvedimenti della fase di sviluppo 4 per la riduzione delle emissioni di gas serra direttamente a monte o a valle (finalità dimostrative): almeno 100 tonnellate di CO2eq (n. 1.4);

• per i provvedimenti della fase di sviluppo 5 per la riduzione delle emissioni di gas serra direttamente a monte o a valle (autorizzazione all’immissione in commercio e all’introduzione sul mercato) o della fase di sviluppo 6 (diffusione sul mercato): almeno 500 tonnellate di CO2eq (n. 1.5);

• per i provvedimenti di stoccaggio: almeno 10 000 tonnellate di CO2eq (n. 1.6).

Previa consultazione dell’UFAM e sulla base della pianificazione dei bandi di concorso tematici secondo il numero 2 del presente allegato, l’UFE stabilisce le risorse messe a disposizione ogni anno per le istanze dirette su domanda e può determinare l’importo massimo disponibile per ciascun provvedimento. Può trattarsi anche di un importo forfettario, per esempio per l’infrastruttura di ricarica per autocarri in ogni singola stazione o per l’infrastruttura di base (n. 1.7 lett. a). Affinché le risorse finanziarie

35 Masterplan Cleantech. Una Strategia della Confederazione per l’efficienza delle risorse e le energie rinnovabili. UFE, 2011. Consultabile all’indirizzo: www.bfe.ch > Novità e media > Pubblicazioni. 26/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275