Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 40 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo

settore finanziario, nonché dei provvedimenti esistenti della Confederazione e dei settori. I risultati vengono pubblicati dall’UFAM in forma aggregata.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Articolo 27 Consulenza alle autorità esecutive

La legge federale del 7 ottobre 198331 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) stabilisce all’articolo 10e capoverso 3 che i servizi della protezione dell’ambiente (di Confederazione e Cantoni) prestano consulenza alle autorità e raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante. Secondo l’articolo 12 capoverso 1 dell’ordinanza del 6 dicembre 199932 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Org-DATEC), l’UFAM è l’autorità competente in materia di ambiente. L’UFAM fornisce pertanto consulenza all’UFE e agli altri uffici competenti per l’esecuzione dell’OOCli. All’UFAM compete in particolare la valutazione degli effetti di provvedimenti sull’ambiente e sul consumo di risorse naturali. Nel settore della promozione delle tecnologie innovative, ad esempio, può quindi valutare provvedimenti in relazione al loro impatto ambientale (art. 12 cpv. 3 lett. i) ed emanare raccomandazioni all’occorrenza. Può ricorrere ad altri servizi federali.

Articolo 28 Adeguamento dell’allegato 1

Il DATEC è autorizzato ad adeguare l’allegato 1 allo sviluppo scientifico. Ciò è necessario al fine di poter garantire che la gestione delle emissioni a monte e a valle sia conforme alle conoscenze più recenti.

Allegati

Allegato 1 Categorie di emissioni a monte e a valle

L’articolo 2 lettera a in combinato disposto con i numeri 1 e 2 dell’allegato 1 descrive le diverse categorie di emissioni di gas serra a monte e a valle secondo il Protocollo GHG33. Queste comprendono le emissioni di gas serra prodotte da terzi lungo la catena del valore aggiunto (emissioni di ambito 3). In linea con il Protocollo GHG, viene operata una distinzione tra le emissioni a monte e a valle e la loro suddivisione in 15 categorie. Con questa metodologia si garantisce che non venga introdotto alcuno «Swiss finish». Costituiscono emissioni a monte rilevanti, in particolare, gli acquisti di beni e servizi così come di beni strumentali quali edifici e infrastrutture. Queste due categorie sono ad alta intensità di emissioni e possono essere ridotte mediante l’adozione di provvedimenti adeguati, per esempio creando trasparenza attraverso i bilanci ecologici dei prodotti e tenendone conto al momento dell’acquisto. In alternativa si possono anche acquistare beni che presentano un bilancio dei gas serra più basso.

Le 15 categorie sono utili in particolare per la valutazione delle emissioni, in quanto consentono di attribuire le emissioni di gas serra alle proprie attività (attività d’affari) e a terzi. Al tempo stesso evitano il rischio che in sede di bilancio siano tralasciate fonti di emissioni, o non vengano motivate. Se nell’elaborazione dei cronoprogrammi secondo gli articoli 5 o 6 sono considerate a titolo volontario tutte le emissioni a monte e a valle, devono essere menzionate e indicate tutte le categorie.

Per valutare quali categorie dovrebbero essere incluse nel bilancio dei gas serra (con i relativi provvedimenti), è necessaria un’analisi della rilevanza. Le lettere a e b del numero 3 indicano i criteri minimi dell’analisi. Altri criteri si trovano nelle linee guida del Protocollo GHG sulle emissioni «Scope 3»34.

31RS 814.01

32 RS 172.217.1

33 Cfr. Homepage | GHG Protocol

34 Scope 3 Calculation Guidance (2023). Consultabile all’indirizzo www.ghgprotocol.org. 25/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275