Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 40 pagine
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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo
siano impiegate in modo efficiente, può inoltre essere stabilito un importo massimo per tonnellata di CO2eq che può variare a seconda che le emissioni di gas serra siano ridotte con tecniche convenzionali oppure catturate e utilizzate o immagazzinate in modo temporaneo o permanente (lett. b).
Le domande relative a provvedimenti dal cui esame originario è emerso che sarebbero idonei alla promozione, ma all’epoca non hanno potuto essere promossi in quanto non erano disponibili risorse finanziarie sufficienti, possono essere presentate di nuovo. Le domande ripresentate vengono nuovamente valutate in rapporto alle altre domande pervenute; non viene tenuta alcuna lista d’attesa (n. 1.8).
Le domande relative a provvedimenti che erano già parte di un bando di concorso tematico secondo il numero 2 del presente allegato non saranno prese in considerazione per un periodo di 12 mesi dalla pubblicazione del risultato del bando (n. 1.9).
Numero 2: Bandi di concorso
L’UFE può indire bandi di concorso tematici per provvedimenti basati su tecnologie innovative o su processi innovativi e che rappresentano una priorità di promozione della Confederazione. Possono essere messi a concorso provvedimenti che riducono le emissioni di gas serra dirette e indirette (n. 3) o le emissioni di gas serra in un processo direttamente a monte o a valle dell’impresa o dello stabilimento d’impresa (n. 4). È inoltre possibile mettere a concorso provvedimenti che immagazzinano il CO2 in prodotti o nel sottosuolo in modo temporaneo o permanente (CCU, CCUS, CCS, NET, nonché BECCS o DACCS) (n. 5). Per la quantità, le tempistiche e la forma dei bandi di concorso si tiene conto delle risorse disponibili su base annua e del tempo richiesto per la pianificazione e l’attuazione dei progetti. I provvedimenti dispendiosi in termini di tempo, per esempio i progetti con lunghi tempi di approvazione e di autorizzazione, devono essere messi a concorso il prima possibile in modo da poter essere attuati entro il 2035 (n. 2.1).
Qualora siano indetti diversi bandi di concorso su un tema comparabile, le imprese o gli stabilimenti d’impresa possono presentare i propri provvedimenti solo una volta nell’arco di 12 mesi (n. 2.2). Anche una domanda tramite istanza diretta può essere ripresentata solo dopo che siano trascorsi 12 mesi dalla pubblicazione del risultato del bando di concorso (cfr. n. 1.9).
UFAM e UFE stabiliscono in anticipo l’importo massimo degli aiuti finanziari a disposizione per il bando di concorso (n. 2.3 lett. a). È inoltre possibile stabilire l’importo massimo per un singolo provvedimento (lett. b) e la quantità massima di provvedimenti che possono ricevere un aiuto finanziario nell’ambito del bando di concorso (lett. c). Qualora, a seguito di un bando di concorso, sia accordato un aiuto finanziario non a un unico grande progetto ma a diversi progetti di dimensioni più ridotte, si può stabilire una quantità massima in tonnellate di CO2eq per la quale può essere richiesta una promozione (lett. d). Affinché le risorse finanziarie siano impiegate in modo efficiente, per ogni bando di concorso può inoltre essere stabilito un importo massimo per tonnellata di CO2eq (lett. e).
Numero 3: Requisiti relativi ai provvedimenti che riducono le emissioni dirette e indirette
Sono possibili aiuti finanziari per provvedimenti che riducono le emissioni di gas serra dirette e indirette nell’impresa o nello stabilimento d’impresa. Per le imprese che gestiscono aeromobili, autocarri, trattori a sella e battelli, le emissioni causate dal loro esercizio sono considerate emissioni dirette dell’impresa. Ai fini di un aiuto finanziario per la riduzione delle emissioni di gas serra dirette e indirette secondo l’articolo 6 LOCli, i provvedimenti devono rientrare nella fase di sviluppo 5 (autorizzazione all’immissione in commercio e introduzione sul mercato) o nella fase di sviluppo 6 (diffusione sul mercato) (n. 3.1)36. I provvedimenti della fase di sviluppo 4 (finalità dimostrative) continueranno a essere promossi attraverso il programma pilota e di dimostrazione dell’UFE37.
36 Masterplan Cleantech. Una Strategia della Confederazione per l’efficienza delle risorse e le energie rinnovabili. UFE, 2011. Consultabile all’indirizzo: www.bfe.admin.ch > Novità e media > Pubblicazioni.
37 Programma pilota e di dimostrazione. Consultabile all’indirizzo: www.bfe.admin.ch > Ricerca e Cleantech > Programma pilota e di dimostrazione. 27/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275