Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 40 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo

cità dovrebbe tuttavia essere prodotta il più possibile in modo autonomo (n. 4.5). Questi impegni connessi ai provvedimenti promossi devono essere indicati nel cronoprogramma dell’impresa richiedente. Se non vengono attuati entro i termini, può essere richiesta la restituzione proporzionale dell’aiuto finanziario secondo la LSu.

Oltre ai costi d’investimento, anche i costi d’esercizio di terzi possono rientrare tra i costi computabili ed essere quindi inclusi nell’aiuto finanziario. I contributi ai costi d’esercizio annui sono coperti al massimo per sette anni e solo fino al 31 dicembre 2037 (art. 14 cpv. 2). Occorre indicare nel cronoprogramma in che modo sarà garantita la prosecuzione dei provvedimenti dopo la cessazione dell’aiuto finanziario (n. 4.6).

Se i provvedimenti rientrano nella fase di sviluppo 4, devono servire a dimostrare la funzionalità tecnica ed economica in un contesto conforme al mercato. Ciò significa che con i provvedimenti promossi deve essere possibile chiarire eventuali incertezze relative alla pianificazione, la realizzazione e l’esercizio di una tecnologia o di un processo. I provvedimenti devono fornire conoscenze su aspetti quali l’integrazione nel sistema, la convenienza o l’idoneità della tecnologia o del processo al mercato. L’impiego delle tecnologie o dei processi deve pertanto essere realizzato in una scala corrispondente all’impiego in un’impresa (n. 4.7).

Numero 5: Requisiti relativi ai provvedimenti che immagazzinano CO2 in prodotti o nel sottosuolo in

modo temporaneo o permanente

Gli aiuti finanziari per provvedimenti di stoccaggio del CO2 fossile o derivante da processi sono possibili solo se il CO2 di volta in volta catturato è considerato almeno in parte come difficilmente evitabile, per esempio nel caso della decomposizione di carbonati nell’industria del cemento e della ceramica oppure negli impianti di trattamento dei rifiuti. Non sono possibili aiuti finanziari per i provvedimenti a lungo termine in impianti che secondo lo stato attuale delle conoscenze saranno messi fuori servizio nel medio periodo a seguito della decarbonizzazione, come le raffinerie di combustibili e carburanti fossili o le centrali elettriche di riserva per la riserva invernale (n. 5.1).

Per lo stoccaggio del CO2 possono essere definiti criteri qualitativi che devono essere rispettati ai fini dell’ottenimento di un aiuto finanziario, come la permanenza dello stoccaggio o l’efficienza dei processi di cattura. Per esempio, si possono escludere le tecnologie o i processi di cattura che causano un consumo più elevato di combustibili fossili e che non sono conformi alla strategia climatica a lungo termine della Svizzera. I criteri qualitativi possono essere pubblicati in una direttiva dell’UFAM o dell’UFE; per questo motivo sono menzionati entrambi gli uffici (n. 5.2).

La cattura del CO2 richiede elettricità. L’impresa deve impegnarsi a utilizzare elettricità da fonti non fossili in misura equivalente al consumo più elevato di elettricità. Gli acquisti corrispondenti possono essere dimostrati con certificati di provenienza. L’elettricità deve tuttavia essere prodotta il più possibile in modo autonomo (n. 5.3). Questo impegno connesso ai provvedimenti promossi dev’essere indicato nel cronoprogramma. Se non viene attuato entro i termini, può essere richiesta la restituzione proporzionale dell’aiuto finanziario secondo la LSu.

Per i provvedimenti che catturano il CO2 dalle emissioni fossili e derivanti da processi per immagazzinarlo temporaneamente (CCU), l’impresa che cattura il CO2 deve spiegare nel suo cronoprogramma in che modo il CO2 sarà conferito a uno stoccaggio permanente fino al 2050. L’impresa che utilizza temporaneamente il CO2 deve illustrare nel suo cronoprogramma in che modo avverrà il passaggio al CO2 da fonti biogene o atmosferiche fino al 2050 (n. 5.4). Secondo il numero 5.5, la domanda relativa a provvedimenti CCU dev’essere presentata dall’impresa che utilizza il CO2 catturato. Il cronoprogramma dell’impresa che cattura il CO2 fa anch’esso parte della domanda, come pure la dichiarazione di consenso secondo l’articolo 12 capoverso 6.

I provvedimenti per lo stoccaggio delle emissioni di CO2 possono riguardare l’intera catena di processo dalla cattura, passando per il trasporto del CO2, fino all’utilizzo o allo stoccaggio. La catena di processo dev’essere descritta nel cronoprogramma (n. 5.6).

29/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275