Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 40 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo

Se il provvedimento determina un aumento dell’efficienza dei processi fossili e la decarbonizzazione è prevista solo in un secondo momento, l’impresa o lo stabilimento d’impresa deve impegnarsi a sostituire completamente i vettori energetici fossili del processo promosso, prima del 2040, con vettori energetici rinnovabili (n. 3.2). Se il provvedimento determina un consumo più elevato di elettricità, l’impresa o lo stabilimento d’impresa deve impegnarsi a utilizzare elettricità da fonti non fossili in misura equivalente al consumo più elevato di elettricità. Gli acquisti corrispondenti possono essere dimostrati con certificati di provenienza. L’elettricità deve tuttavia essere prodotta il più possibile in modo autonomo (n. 3.3). Questi impegni connessi al provvedimento promosso devono essere indicati nel cronoprogramma. Se non vengono attuati entro i termini, può essere richiesta la restituzione proporzionale dell’aiuto finanziario secondo la LSu.

Oltre ai costi d’investimento, anche i costi d’esercizio di un provvedimento possono rientrare tra i costi computabili ed essere quindi inclusi nell’aiuto finanziario. I contributi ai costi d’esercizio sono coperti su base annua al massimo per sette anni e solo fino al 31 dicembre 2037 (art. 14 cpv. 2). Occorre indicare nel cronoprogramma in che modo sarà garantita la prosecuzione del provvedimento dopo la cessazione dell’aiuto finanziario (n. 3.4).

Numero 4: Requisiti relativi ai provvedimenti nei processi direttamente a monte o a valle

Nel caso di un aiuto finanziario per provvedimenti in processi al di fuori dell’impresa o dello stabilimento d’impresa, questi devono collocarsi direttamente a monte o a valle dell’impresa o dello stabilimento d’impresa e i provvedimenti devono rientrare nella fase di sviluppo 4 (finalità dimostrative), nella fase di sviluppo 5 (autorizzazione all’immissione in commercio e introduzione sul mercato) o nella fase di sviluppo 6 (diffusione sul mercato) (n. 4.1)38.

I provvedimenti riguardano processi di terzi che sono collocati direttamente a monte o a valle dell’impresa che presenta la domanda o del suo stabilimento d’impresa e devono ridurre le emissioni di gas serra di terzi. Il commercio intermedio e il trasporto non sono presi in considerazione al fine di stabilire se un processo si collochi direttamente a monte o a valle. È dunque irrilevante per esempio se un’impresa che realizza un prodotto che riduce le emissioni di gas serra presso l’utente a valle rispetto al prodotto originario fornisca tale prodotto direttamente all’utente o al commercio intermedio (n. 4.2).

I provvedimenti devono essere indicati nel cronoprogramma dell’impresa che presenta la domanda. Poiché i provvedimenti per la riduzione delle emissioni di gas serra presso terzi a monte o a valle del richiedente rappresentano una riduzione delle emissioni di gas serra dirette o indirette di tali terzi, ed essendo escluse le doppie promozioni, i terzi devono autorizzare l’impresa a presentare la domanda. Fa dunque parte della domanda la dichiarazione di consenso secondo l’articolo 12 capoverso 6. D’intesa con l’UFE, è possibile rinunciare a una dichiarazione di consenso di terzi solo se l’impresa è in grado di dimostrare che per ottenere una dichiarazione di consenso servirebbe un onere sproporzionato, dispone di tutti i dati per soddisfare gli obblighi di comunicazione e non sussiste alcun pericolo di doppia promozione. È questo il caso, per esempio, di un’impresa che tramite un intermediario vende un mangime innovativo ed efficiente in termini di emissioni di gas serra a un numero elevato di aziende agricole in Svizzera (n. 4.3).

Se i provvedimenti determinano presso terzi un aumento dell’efficienza dei processi fossili e la decarbonizzazione è prevista solo in un secondo momento, i terzi devono impegnarsi nei confronti dell’impresa e della Confederazione a sostituire completamente i vettori energetici fossili del processo promosso, prima del 2040, con vettori energetici rinnovabili (n. 4.4).

Se i provvedimenti determinano un consumo più elevato di elettricità presso terzi, questi ultimi devono impegnarsi a utilizzare elettricità da fonti non fossili in misura equivalente al consumo più elevato di elettricità. Gli acquisti corrispondenti possono essere dimostrati con certificati di provenienza. L’elettri-

38 Masterplan Cleantech. Una Strategia della Confederazione per l’efficienza delle risorse e le energie rinnovabili. UFE, 2011. Consultabile all’indirizzo: www.bfe.admin.ch > Novità e media > Pubblicazioni. 28/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275