Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 40 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo

I provvedimenti per lo stoccaggio delle emissioni di CO2 comportano costi d’esercizio elevati che possono rientrare tra i costi computabili ed essere quindi inclusi nell’aiuto finanziario. I costi d’esercizio sono coperti su base annua al massimo per sette anni e solo fino al 31 dicembre 2037 (art. 14 cpv. 2). Occorre indicare nel cronoprogramma in che modo sarà garantita la prosecuzione dello stoccaggio dopo la cessazione dell’aiuto finanziario (n. 5.7).

Allegato 3: Modifica di altri atti normativi

1. Ordinanza del 30 novembre 201239 sulla riduzione delle emissioni di CO (Ordinanza sul 2 CO2)

Articolo 74a Computo di attestati e aiuti finanziari all’impegno di riduzione

L’articolo 74a viene integrato in modo che non solo gli attestati rilasciati ma anche l’effetto dei provvedimenti promossi secondo l’articolo 6 LOCli siano considerati nell’obiettivo di emissione come emissioni di gas serra del rispettivo gestore e vengano quindi sommati alle sue emissioni effettive. Gli attestati rilasciati e i provvedimenti finanziati conformemente alla LOCli sono dunque rilevanti per il rispetto dell’impegno di riduzione. Questo è necessario per escludere una doppia promozione.

2. Ordinanza del 1º novembre 201740 sull’energia (OEn)

Articolo 54a Provvedimenti secondo l’articolo 50a LEne

L’articolo 54a OEn descrive quali misure di promozione sono promosse dalla Confederazione nell’ambito del programma d’impulso secondo l’articolo 50a LEne. Le misure di promozione, gli intervalli di potenza e l’ammontare dei tassi d’incentivazione minimi sono stati determinati sulla base di analisi della promozione esistente, delle cifre di vendita attuali dei sistemi di riscaldamento a energie rinnovabili, nonché in funzione delle risorse disponibili (tra l’altro con l’ausilio di uno studio41 che ha analizzato il nesso tra la domanda e l’ammontare dei tassi d’incentivazione [struttura quantitativa]). L’ammontare dei tassi d’incentivazione si orienta al modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni HFM 2015 (tab. 34 «indicativa dei tassi d’incentivazione minimi per risanamenti di edifici con provvedimenti individuali» e tab. 36 «riportante gli investimenti supplementari42 e i tassi d’incentivazione minimi per singolo provvedimento in fr. per m2 di SRC»). Definendo i tassi d’incentivazione minimi si ottiene una promozione finanziaria efficace e si riducono gli effetti di trascinamento. In caso contrario, i contributi di promozione sarebbero solo simbolici: i beneficiari dei finanziamenti sarebbero prevalentemente investitori ben informati che, nella maggior parte dei casi, avrebbero attuato i provvedimenti corrispondenti anche senza la promozione.

Secondo il capoverso 1, la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e dei riscaldamenti elettrici a resistenza fissi che alimentano edifici o reti termiche viene promossa mediante le misure da M-04 a M-08 del modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni43 (HFM) in materia di impianti a legna automatici (M-04), pompe di calore aria/acqua (M-05), pompe di calore salamoia/acqua o acqua/acqua (M-06), collegamenti alle reti di riscaldamento (M-07) e collettori solari (M-08).

39 RS 641.711

40 RS 730.01

41 Grundlagen zur Ausgestaltung Impulsprogramm für Wärmeerzeugerersatz und Energieeffizienz (KlG) und Weiterentwicklung des Gebäudeprogramms nach Art. 34 CO2-Gesetz, rapporto su incarico dell’UFE del

31 agosto 2023, EBP.

42 Investimenti supplementari: investimenti aggiuntivi rispetto a un ipotetico caso di riferimento senza promozione, determinati dalla promozione finanziaria (p. es. sostituzione dell’impianto di riscaldamento senza cambiamento di sistema).

43 HFM 2015 versione riveduta del settembre 2016. 30/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275