Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/91: Iniziativa parlamentare. La povertà non è un reato · 14 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Permanenza nella condizione di dipendenza dall’aiuto sociale: la questione della colpa

Le circostanze da considerare nel contesto della valutazione della gravità della colpa della permanenza nella condizione di dipendenza dall’aiuto sociale in vista della revoca del permesso di domicilio sono di massima le stesse di cui occorre tenere conto a proposito della revoca del permesso di dimora (v. commento all’art. 62 cpv. 1bis).

Per quanto concerne la revoca del permesso di domicilio il TF presume che la dipendenza dall’aiuto sociale sia dovuta a colpa propria ad esempio nei casi seguenti:

– la dipendenza dall’aiuto sociale sull’arco di molti anni è riconducibile principalmente alla passività e alla scarsa motivazione a esercitare un’attività lavorativa24;

– la persona interessata collabora con il servizio sociale in misura soltanto lacunosa e non ha mai partecipato, in alcuna maniera, alle spese per il collocamento extrafamiliare del proprio figlio, di modo che le autorità sociali devono assumersi integralmente tali spese25;

– dopo molti anni di disoccupazione (circa 13) la persona interessata partecipa a un’offerta dell’inserimento lavorativo ma svolge unicamente interventi volontari nell’ambito dell’aiuto al vicinato26.

Per la considerazione delle valutazioni dei servizi sociali in merito alla gravità della colpa valgono gli stessi principi applicabili alla revoca del permesso di dimora. Le valutazioni dei servizi sociali vanno considerate anche per la revoca del permesso di domicilio, ma non sono vincolanti per la decisione in materia di diritto degli stranieri. Anche se, ad esempio, nell’ottica dell’autorità preposta all’aiuto sociale una persona che non esercita un’attività lavorativa adempie l’obbligo di ridurre il danno, ciò non significa che dal punto di vista del diritto migratorio il motivo di revoca consistente nella dipendenza dall’aiuto sociale sarebbe escluso. Si tratta di esaminare se la persona interessata abbia intrapreso tutto quanto ragionevolmente esigibile per evitare o ridurre la dipendenza dall’aiuto sociale27.

4 Ripercussioni

La modifica di legge proposta stabilisce il principio già oggi applicato secondo cui durante l’esame della proporzionalità della revoca di un permesso a causa della dipendenza dall’aiuto sociale si deve tenere conto delle cause di tale dipendenza e della gravità della colpa della permanenza nella condizione di dipendenza. Codificando questo principio nella legge si esclude un ribaltamento della giurisprudenza in materia. A parte chiarire l’applicazione del diritto, il progetto non comporta altre

24 Sentenza TF 2C_458/2019 del 27 set. 2019 consid. 5.1.3

25 Sentenza TF 2C_726/2021 dell’8 giu. 2022 consid. 4.2.2

26 Sentenza TF 2C_30/2022 del 29 nov. 2022 consid. 4.5.2

27 Sentenze TF 2C_158/2021 del 3 dic. 2021 consid. 6.6.2. e 2C_83/2018 del 1° feb. 2019 consid. 4.2.3