Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/91: Iniziativa parlamentare. La povertà non è un reato · 14 pagine
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1.4 Provvedimenti adottati dalla Confederazione riguardanti la dipendenza dall’aiuto sociale di stranieri provenienti da Paesi terzi
Adottando il postulato 17.32602 presentato dalla sua Commissione delle istituzioni politiche, l’8 luglio 2017 il Consiglio degli Stati aveva incaricato il Consiglio federale di esaminare quali possibilità, dal profilo giuridico, si presentano alla Confederazione per escludere o limitare gli aiuti sociali forniti agli stranieri provenienti da Paesi terzi. Nel suo rapporto del 7 giugno 20193 in adempimento del postulato, il Consiglio federale ha abbozzato una serie di possibili interventi legislativi e provvedimenti. In seguito ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare un progetto di legge per limitare le prestazioni di aiuto sociale ai cittadini di Paesi terzi, che ha posto in consultazione4 all’inizio del 2022. Il Consiglio federale deciderà le future tappe probabilmente a fine 2024.
I provvedimenti elencati nel rapporto in adempimento del postulato, che non necessitavano di modifiche legislative, sono stati attuati direttamente dalle autorità di migrazione su mandato del Consiglio federale. Così, il 1° gennaio 2021 per la proroga del permesso di dimora di cittadini di Paesi terzi che causano notevoli spese di aiuto sociale è stata introdotta una procedura che prevede l’approvazione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). L’esperienza degli ultimi anni ha tuttavia mostrato che questo modo di procedere fa aumentare notevolmente l’onere per la Confederazione e i Cantoni, senza apportare un significativo valore aggiunto. Dato che i Cantoni esercitano in modo ineccepibile la loro attività di controllo, un meccanismo di questo genere non è necessario. Per questo motivo la procedura di approvazione della SEM per i beneficiari di elevati aiuti sociali sarà abolita nella prima metà del 2025. Anche da una consultazione svolta nel 2023 tra le autorità cantonali della migrazione è emerso il pieno sostegno all’abolizione di questa procedura.
La SEM ha inoltre elaborato, assieme ai servizi cantonali interessati, una circolare in cui sono riportati quali costi dell’aiuto sociale vanno presi in considerazione nell’ambito dei provvedimenti del diritto in materia di stranieri. L’obiettivo è quello di uniformare il più possibile le basi per l’adozione di questo tipo di provvedimenti in seguito al percepimento dell’aiuto sociale5. Inoltre, dall’agosto 2023, grazie alla messa in relazione dei dati esistenti vengono periodicamente condotti e poi pubblicati studi sul percepimento dell’aiuto sociale da parte di cittadini di Stati terzi6. I provvedimenti per migliorare lo scambio dei dati tra le autorità coinvolte sono stati per il momento accantonati, perché è emerso che le normative divergono troppo da
2 17.3260 s Po. CIP-S. Prestazioni di aiuto sociale per immigrati provenienti da Paesi terzi. Competenze della Confederazione
3 Competenze della Confederazione in materia di aiuti sociali concessi a cittadini di Paesi terzi. Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 17.3260 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 30 mar. 2017 (disponibile soltanto in tedesco e francese).
4 Cfr.: fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedura di consultazione > 2022 > Procedura di consultazione 2021/29
5 Cfr.: www.sem.admin.ch > Pagina iniziale > Entrata, soggiorno & lavoro > Soggiorno > Domande frequenti sul soggiorno e i criteri d’integrazione
6 Cfr.: www.sem.admin.ch > Pagina iniziale > Pubblicazioni & servizi > Fatti e cifre > Statistica dell’aiuto sociale nel settore degli stranieri (cittadini di Stati terzi)