Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/91: Iniziativa parlamentare. La povertà non è un reato · 14 pagine
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ripercussioni per le autorità competenti e gli interessati (cfr. n. 2). I requisiti legali in materia di revoca di un permesso di dimora o di domicilio rimangono invariati.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto si fonda sull’articolo 121 capoverso 1 Cost. (competenza legislativa della Confederazione sulla concessione dell’asilo nonché sulla dimora e il domicilio di stranieri). Riassume in modo non esaustivo la giurisprudenza del TF sulla ponderazione degli interessi, in particolare per ciò che riguarda le cause della dipendenza dall’aiuto sociale e la gravità della colpa della permanenza nella condizione di dipendenza dall’aiuto sociale, e la introduce nella legge agli articoli 62 capoverso 1bise 63 capoverso 1bisdel progetto. Il progetto è compatibile con l’articolo 5 capoverso 2 Cost. e con l’articolo 36 capoverso 3 in combinato disposto con gli articoli 13 (Protezione della sfera privata) e 14 Cost. (Diritto al matrimonio e alla famiglia).
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La revoca o la mancata proroga di un permesso equivale a un rifiuto del diritto di soggiorno e può tra l’altro avere conseguenze sull’organizzazione della vita privata e famigliare: essa rientra pertanto nel campo d’applicazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)28 e dell’articolo 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II)29. L’articolo 17 del Patto ONU II non conferisce alcun diritto che vada oltre la CEDU, motivo per cui non è esaminato in modo separato.
La ponderazione degli interessi nell’ambito dell’articolo 8 capoverso 2 CEDU coincide con quella di cui all’articolo 96 LStrI o agli articoli 5 capoverso 2 e 36 capoverso 3 in combinato disposto con gli articoli 13 e 14 Cost. (cfr. n. 5.1)30. Il progetto è dunque compatibile con il diritto internazionale.
5.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. l’Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Il
28 RS 0.101. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 nov. 1950 (CEDU), approvata dall’Assemblea federale il 3 ott. 1974 ed entrata in vigore per la Svizzera il 28 nov. 1974.
29 RS 0.103.2. Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dic.1966 (Patto ONU II), approvato dall’Assemblea federale il 13 dic. 1991 ed entrato in vigore per la Svizzera il 18 set. 1992.
30 Sentenza TF 2C_580/2020 del 3 dic. 2020 consid. 5.1