Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/91: Iniziativa parlamentare. La povertà non è un reato · 14 pagine

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Art. 62 cpv. 1bis

Secondo il diritto vigente, il versamento di prestazioni dell’aiuto sociale è vincolato in linea di principio all’esistenza di un permesso del diritto in materia di stranieri. A determinate condizioni vi è però la possibilità di revocare il diritto di soggiorno prima della scadenza della validità se la persona interessata dipende dall’aiuto sociale. Sulla base della LStrI è possibile revocare o non prorogare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale (art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI; art. 33 cpv. 3 LStrI per quanto riguarda le proroghe di permessi di dimora [permessi B]). La dipendenza dall’aiuto sociale può inoltre determinare l’estinzione di diritti nell’ambito del ricongiungimento familiare (art. 51 cpv. 2 lett. b in combinato disposto con l’art. 62 LStrI). Va ricordato che i rifugiati riconosciuti hanno diritto a un permesso di dimora anche in caso di dipendenza dall’aiuto sociale (art. 60 della legge sull’asilo; LAsi12); a questo proposito vanno parificati alle persone residenti in Svizzera (art. 83 cpv. 1bisLAsi e art. 23 della Convenzione del 28 luglio 195113 sullo statuto dei rifugiati).

La revoca e la mancata proroga di un permesso di dimora, provvedimenti del diritto in materia di stranieri che pongono fine al soggiorno, devono in ogni caso essere proporzionate allo scopo (art. 5 cpv. 2 Cost. e art. 96 cpv. 1 LStrI; in merito si veda anche il n. 6.1). Un provvedimento del diritto in materia di stranieri è considerato proporzionato se l’interesse pubblico al respingimento della persona prevale sull’interesse privato della persona a rimanere in Svizzera. Se la mancata proroga o la revoca di un permesso di dimora non è proporzionata, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento del diritto in materia di stranieri (art. 96 cpv. 2 LStrI).

L’articolo 62 capoverso 1bisprevede ora, rifacendosi alla giurisprudenza del TF, che in vista di una revoca occorra considerare se la persona interessata abbia causato la dipendenza dall’aiuto sociale per propria colpa e non abbia sfruttato sufficientemente il proprio potenziale lavorativo o altre possibilità per non dipendere dall’aiuto sociale in maniera durevole. Nel quadro della valutazione della proporzionalità ciò richiede sia l’esame della causa concreta che ha portato alla dipendenza dall’aiuto sociale (prima parte del periodo) sia l’esame del modo in cui una persona ha sfruttato le possibilità di cui dispone per uscire in maniera durevole dalla dipendenza dall’aiuto sociale (seconda parte del periodo). Se tali possibilità sono sfruttate soltanto in maniera insufficiente, la permanenza nella condizione di dipendenza dall’aiuto sociale è dovuta alla propria colpa.

Cause della dipendenza dall’aiuto sociale

Secondo la giurisprudenza del TF, nel valutare la proporzionalità occorre esaminare anche le cause per cui la persona straniera è diventata dipendente dall’aiuto sociale14. La perdita del posto di lavoro, difficoltà nella ricerca di lavoro, la partecipazio-

12RS 142.31

13 RS 0.142.30

14 Sentenza TF 2C_580/2020 del 3 dic. 2020 consid. 5.2