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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine
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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»
tanto mediante consegna di un campione a un perito indipendente designato dal richiedente.
5In caso di rifiuto o di ritiro della domanda di brevetto per cui il materiale biologico depositato è stato messo a disposizione secondo l’articolo 64, l’accesso al materiale depositato disciplinato nei capoversi 3 e 4 è consentito, su richiesta di chi ha effettuato il deposito di materiale, soltanto mediante consegna di un campione a un perito indipendente designato dal richiedente, per un periodo di 20 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto.
6Chi ha effettuato il deposito di materiale deve presentare all’IPI le richieste di cui ai capoversi 4 e 5 al più tardi entro 17 mesi dalla data di deposito o di priorità.
7Può essere designata quale perito ogni persona fisica:
a. riconosciuta come tale dall’IPI;
b. scelta di comune accordo dal richiedente e da chi ha effettuato il deposito di materiale.
Art. 66 Dichiarazione d’impegno
1Per accedere a un campione, il richiedente deve impegnarsi nei confronti del depositante o del titolare del brevetto e, se il deposito di materiale è stato effettuato da terzi, anche nei confronti di chi lo ha effettuato, per la durata dell’effetto dei diritti di esclusione applicabili al materiale biologico depositato, a non mettere i campioni di materiale biologico depositato o di materiale da esso derivante a disposizione di terzi, e di non utilizzarli se non a scopi di sperimentazione.
2Il depositante o il titolare del brevetto e, se il deposito di materiale è stato effettuato da terzi, anche chi lo ha effettuato, possono rinunciare a chiedere al richiedente una tale dichiarazione d’impegno.
3Se un campione è consegnato a un perito indipendente, egli deve rilasciare la dichiarazione d’impegno di cui al capoverso 1. Nei confronti del perito, il richiedente è considerato un terzo ai sensi del capoverso 1.
4L’impegno a utilizzare il materiale biologico esclusivamente a scopi di sperimentazione non vale nella misura in cui il richiedente utilizzi il materiale sulla base di una licenza obbligatoria.
Art. 67 Durata di conservazione
Il materiale biologico depositato deve essere conservato per cinque anni dall’ultima richiesta di consegna di un campione, ma per almeno cinque anni dopo la scadenza della durata di protezione legale massima di qualsivoglia diritto di esclusione valido per il materiale biologico depositato.