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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine

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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 63 Presentazione successiva del numero del deposito

1Se la domanda di brevetto può essere attribuita al materiale biologico depositato, il numero del deposito può essere presentato successivamente entro 16 mesi dalla data di deposito o, se è stata rivendicata una priorità, dalla data di priorità.

2Il termine per la presentazione successiva scade, tuttavia, al più tardi:

a. un mese dopo che il depositante ha ricevuto la notifica relativa al diritto di consultare il fascicolo;

b. al momento della richiesta di pubblicazione anticipata della domanda di brevetto; o

c. al momento della richiesta di inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto.

Art. 64 Messa a disposizione del materiale biologico depositato

1Il depositante mette illimitatamente e irrevocabilmente a disposizione dell’autorità di deposito il materiale biologico depositato per la consegna di campioni, a partire dalla data di deposito e per l’intera durata di conservazione secondo l’articolo 67.

2Il depositante deve procedere a un nuovo deposito o affidare il compito a terzi, se necessario in virtù dell’articolo 68.

3Se il deposito di materiale è effettuato da terzi, il depositante deve presentare i documenti attestanti che chi lo ha effettuato ha messo a disposizione il materiale biologico depositato secondo i capoversi 1 e 2.

Art. 65 Accesso al materiale biologico depositato

1L’autorità di deposito rende accessibile il materiale biologico depositato, consegnandone campioni su richiesta.

2La richiesta di accesso al materiale biologico depositato deve essere presentata all’IPI. L’IPI trasmette una copia della richiesta all’autorità di deposito e al depositante o al titolare del brevetto e, se il deposito di materiale è stato effettuato da terzi, anche a chi lo ha effettuato.

3Prima della pubblicazione del fascicolo della domanda (art. 96) sono autorizzati a ottenere dei campioni:

a. chi ha effettuato il deposito di materiale;

b. le persone che dimostrano di essere accusate dal depositante di violare i diritti derivanti dalla sua domanda di brevetto o di essere da lui messe in guardia contro tale violazione;

c. le persone che dimostrano di avere l’autorizzazione di chi ha effettuato il deposito di materiale.

4Dopo la pubblicazione del fascicolo della domanda i campioni sono consegnati a chiunque ne faccia richiesta. Fino al rilascio del brevetto per cui il materiale biologico depositato è stato messo a disposizione secondo l’articolo 64, l’accesso al materiale depositato è consentito, su richiesta di chi ha effettuato il deposito di materiale, sol-