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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine

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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 157 Iscrizione provvisoria e pubblicazione delle indicazioni sulle

domande

1Per le domande di rilascio del certificato sono iscritti provvisoriamente nel registro dei certificati protettivi complementari le seguenti indicazioni:

a. il numero della domanda;

b. il cognome e il nome o la ditta nonché l’indirizzo del depositante;

c. se del caso, il cognome e il nome o la ditta nonché l’indirizzo del mandatario;

d. la data di presentazione della domanda;

e. il numero del brevetto di base;

f. la data della prima omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene domandato il rilascio del certificato;

g. la designazione del prodotto coperto dall’omologazione del medicinale per la Svizzera e il relativo numero di omologazione del medicinale.

2La pubblicazione della domanda di rilascio del certificato è effettuata senza indugio, non appena la domanda è stata dichiarata ricevibile dall’IPI.

Capitolo 3: Esame della domanda e rilascio del certificato

Art. 158 Esame al momento del deposito della domanda

1In occasione del deposito della domanda, l’IPI esamina se il termine per il deposito della domanda è rispettato e se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 155 e 156.

2Se le condizioni non sono soddisfatte, l’IPI assegna al depositante un termine di due mesi per correggere i difetti rilevati.

3In caso di inosservanza del termine di cui al capoverso 2, l’IPI dichiara la domanda irricevibile.

Art. 159 Esame delle condizioni per il rilascio del certificato

1L’IPI esamina se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio del certificato secondo gli articoli 140b e 140c capoversi 2 e 3 LBI.

2Se tali condizioni non sono soddisfatte, l’IPI assegna al depositante un termine di due mesi per correggere i difetti rilevati.

3Se il termine non è rispettato, l’IPI respinge la domanda.

Art. 160 Rilascio del certificato

Il certificato è rilasciato mediante iscrizione nel registro dei certificati protettivi complementari.