Progetto
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 48Fedlex · Progetto
Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»
Parte terza: Certificati protettivi complementari
Titolo primo: Certificati protettivi complementari per medicinali
Capitolo 1: Campo d’applicazione
Art. 154
1Il presente titolo si applica ai certificati protettivi complementari per i principi attivi o le composizioni di principi attivi di un medicinale (certificati).
2Nel presente titolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi.
3Le altre disposizioni della presente ordinanza sono pure applicabili, sempre che il titolo quarto della LBI o questo titolo non dispongano altrimenti.
Capitolo 2: Domanda di rilascio del certificato
Art. 155 Contenuto della domanda e tassa
1La domanda di rilascio del certificato deve contenere:
a. la relativa richiesta;
b. una copia della prima omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene domandato il rilascio del certificato;
c. una copia dell’informazione sul medicinale approvata dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.
2La domanda di rilascio del certificato è soggetta al pagamento di una tassa. La tassa deve essere pagata entro il termine fissato dall’IPI.
Art. 156 Contenuto della richiesta
La richiesta di rilascio del certificato deve contenere le seguenti indicazioni:
a. il cognome e il nome o la ditta nonché l’indirizzo del depositante e, se del caso, il suo recapito in Svizzera;
b. se del caso, il cognome e il nome o la ditta, nonché l’indirizzo e, se del caso, il recapito in Svizzera del mandatario;
c. il numero del brevetto su cui si basa la domanda (brevetto di base);
d. il titolo del brevetto di base;
e. la data della prima omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene domandato il rilascio del certificato;
f. la designazione del prodotto coperto dall’omologazione del medicinale per la Svizzera e il relativo numero di omologazione del medicinale.