Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 98 pagine

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Articolo 34 [descrizione della misura 2.31]

Il Programma Edifici sancito all’articolo 34 deve essere terminato nell’ambito della definizione di priorità nell’ambito dei sussidi per la politica climatica. L’articolo viene pertanto abrogato.

Articolo 34a [descrizione della misura 2.31]

In futuro sarà necessario rinunciare alle promozioni di cui al capoverso 1 lettere b–e; la base necessaria per la promozione di progetti volti all’utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore di cui al capoverso 1 lettera a è spostata nell’articolo 33a capoverso 1 lettera c. Pertanto si può abrogare l’articolo 34a.

Articolo 35 [descrizione della misura 2.31]

Capoverso 1: la quantità di mezzi da conferire al fondo per le tecnologie sarà

disciplinata all’articolo 33a capoverso 3, per cui il capoverso 1 dell’articolo 35 può essere abrogato. L’attuale capoverso 2 diventa il capoverso 1. Nel capoverso viene altresì integrato un rimando all’articolo 33a.

Capoversi 2 e 3: i precedenti capoversi 3 e 4 diventano i capoversi 2 e 3.

Capoverso 4: in questo capoverso viene stabilito espressamente che il fondo per le tecnologie non può indebitarsi e che, in caso di un suo saldo negativo, i mezzi generati dalla tassa sul CO2 possono essere utilizzati per alimentare il fondo, in deroga alla regolamentazione dell’articolo 33a capoversi 2 e 3.

Articolo 36 [descrizione della misura 2.31]

Capoverso 1: in base alla definizione di priorità nell’ambito dei sussidi per la politica climatica, all’articolo 36 capoverso 1 lettera b viene stabilito che la destinazione parzialmente vincolata dei proventi generati dalla tassa sul CO2 sia utilizzata per le misure di promozione di cui all’articolo 33a. A tal proposito, non sono incluse tutte le misure finora previste. Nella lettera d viene altresì adeguato il rimando all’articolo 33a.