Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 98 pagine

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Articolo 37a [descrizione della misura 2.20]

La rinuncia alla promozione del traffico transfrontaliero di viaggiatori su ferrovia e la conseguente modifica della destinazione vincolata dei proventi della vendita all’asta di diritti di emissioni per aeromobili comportano una riformulazione dell’intero

articolo 37a. Viene inoltre ridotta al 50 per cento dei costi computabili l’aliquota massima per la promozione di provvedimenti volti alla riduzione delle emissioni di gas serra del traffico aereo.

Articolo 41 [descrizione della misura 2.27]

Capoverso 1, primo periodo: a seguito della rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell’ambiente, non saranno più promosse attività di formazione e formazione continua sul tema della protezione del clima nell’ambito dell’attività professionale. Tale rinuncia non coinvolge tuttavia l’ambito dell’informazione in materia ambientale. È dunque possibile promuovere piattaforme e attività di

informazione riguardanti la protezione del clima. Il capoverso 1 è adeguato di

conseguenza.

Articolo 41a [descrizione della misura 2.21]

Capoverso 1: data la parziale rinuncia alla promozione di sistemi di propulsione alternativa per autobus e battelli, il sostegno per l’offerta di trasporto nel traffico regionale viaggiatori ordinata congiuntamente da Confederazione e Cantoni di cui all’articolo 28 della legge federale del 20 marzo 200965 sul trasporto di viaggiatori (LTV) viene limitato e fissato a un massimo di 30 milioni di franchi all’anno. I sussidi continuano ad essere erogati per un periodo di sei anni (2025–2030).

Capoverso 2: per i veicoli stradali si continueranno a compensare i costi nella misura del 75 per cento dei costi d’investimento supplementari, mentre per il traffico per via d’acqua nella misura del 30 per cento dei costi d’investimento supplementari in caso di acquisti o dei costi generati dalla conversione alla propulsione elettrica. Ciò, al netto di tutti i contributi di promozione erogati a titolo integrativo.

3.15 Legge del 19 dicembre 199766 sul traffico pesante (LTTP)

Articolo 19 [descrizione della misura 2.19]

Capoverso 2: la riduzione del conferimento nel FIF derivante dalle entrate generate dalla tassa sul traffico pesante non richiede in linea di massima alcun adeguamento della LTTP. Con la revisione dell’articolo 19 capoverso 2, i due scopi d’impiego esistenti dei proventi della tassa sul traffico pesante sono definiti in modo equivalente, in favore di una maggiore trasparenza e di una precisazione della prassi attuale.

Finché i mezzi non scendono al di sotto della soglia minima di cui al capoverso 2bis, l’assegnazione dei mezzi tra questi due scopi può avvenire liberamente nell’ambito del preventivo. I mezzi non impiegati per il conferimento nel FIF continuano a essere destinati al finanziamento speciale per l’assicurazione malattie.

Capoverso 2bis: la riserva minima esistente di 300 milioni di franchi secondo

l’articolo 19 capoverso 2bisè confermata, ma ora la nuova base di valutazione è rappresentata dalle riserve effettive e non più dalle previsioni, che sono soggette a un certo grado di incertezza. Al fine di mantenere la riserva minima per assicurare la liquidità nonostante la riduzione del conferimento, l’Ufficio federale dei trasporti, il

65 RS 745.1

66 RS 641.81