Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 98 pagine

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quale ne ha la competenza, dovrà gestire attivamente le uscite, il che potrebbe causare ritardi nella realizzazione dei progetti edili. È prioritario garantire l’esercizio e il mantenimento della qualità dell’infrastruttura ferroviaria (art. 4 cpv. 2 della legge federale del 21.6.201367 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria [LFIF]).

3.16 Legge federale del 14 dicembre 199068 sull’imposta federale diretta (LIFD)

Articolo 38 [descrizione della misura 2.35]

Capoverso 1ter: viene stabilito espressamente che più prestazioni in capitale riscosse nello stesso anno devono essere cumulate. Tale regolamentazione, che rispecchia la dottrina dominante, non si evince espressamente dal testo di legge precedente,

pertanto è necessario precisarla.

La regolamentazione relativa alla cumulazione va tuttavia limitata da una disposizione in base alla quale non si effettua la cumulazione tra coniugi. A tal fine, in questo ambito di impostazione dell’imposizione separata deve essere applicato il modello utilizzato dal Cantone di Basilea Città, il quale consente di scongiurare l’effetto di progressione che si creerebbe rispetto alle persone sole per l’addizione dei fattori tra coniugi. Di conseguenza, non è necessario applicare una seconda tariffa inferiore per le persone coniugate.

Capoverso 2: il disciplinamento finora previsto all’articolo 38 capoverso 2 LIFD riduce l’onere fiscale sulle prestazioni in capitale partendo dalle tariffe ordinarie di cui

all’articolo 36 LIFD e portandolo a un quinto. Di conseguenza, l’onere fiscale massimo per le prestazioni in capitale è pari al 2,3 per cento. Qualora si prelevino dalla cassa pensioni averi in quantità elevata non come capitale, bensì come rendita, tali rendite annuali sono soggette all’aliquota massima ordinaria dell’11,5 per cento anche se il reddito rimanente è pari a zero. Pertanto, l’attuale soluzione che limita l’onere fiscale per le prestazioni in capitale a un massimo del 2,3 per cento non è adeguata. La regolamentazione attuale deve quindi essere sostituita da una struttura tariffale che abbia un impatto più incisivo, in particolare nell’ambito delle prestazioni in capitale elevate. Nel concreto, ciò va realizzato mediante una tariffa speciale progressiva costituita da sette categorie tariffali. La regolamentazione riduce in modo più marcato l’attuale privilegio fiscale in caso di prestazioni in capitale elevate. Con prestazioni in capitale minori, si producono oneri supplementari di entità trascurabile in termini assoluti, e se entrambi i coniugi effettuano il minimo prelievo di capitale nello stesso anno, addirittura sgravi.

Come in passato, la regolamentazione non fa distinzioni tra pilastro 2 e 3a. Le

condizioni necessarie per un prelievo anticipato, in riferimento all’avvio di un’attività lucrativa indipendente, alla proprietà abitativa (acquisto e costruzione di proprietà d’abitazioni, acquisizione di partecipazioni a proprietà d’abitazioni per uso proprio nonché restituzione di prestiti ipotecari) e al trasferimento all’estero sono identiche per entrambi i pilastri. In entrambi i casi è possibile dedurre i versamenti.

Vi è una differenza concernente la possibilità di scegliere tra riscossione di rendite e prelievi di capitale. In caso di versamento degli averi del pilastro 3a, almeno per i prodotti offerti dalle banche, è possibile solo la forma in capitale. Per il

67 RS 742.140

68 RS 642.11